(1) Il trattamento retributivo per classi e scatti è determinato ai sensi degli allegati 2 e 3. Lo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore corrisponde allo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della settima qualifica funzionale e lo stipendio del livello retributivo superiore corrisponde a quello dell’ottava qualifica funzionale come determinati al contratto collettivo intercompartimentale. Gli importi stabiliti al allegato 2 seguono, di conseguenza, i futuri aumenti stipendiali previsti tra i contratti collettivi intercompartimentali.
(2) Al personale di cui al presente contratto spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale stabilita dal contratto collettivo intercompartimentale per l’ottava qualifica funzionale.
(3) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su classi annuali o biennali del sei per cento, computate sullo stipendio iniziale di livello come previsto negli allegati 2 e 3.
(4) La progressione economica nel livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento computati sullo stipendio iniziale di tale livello.
(5) Al personale insegnante di applicazioni tecniche continuano a trovare applicazione il trattamento economico e la progressione professionale previsti per la generalità del personale dell’Amministrazione provinciale nella quinta qualifica funzionale.
(6) Gli elementi retributivi stabiliti in misura percentuale con riferimento allo stipendio iniziale di livello sono da intendersi riferiti allo stipendio di livello iniziale previsto nell’allegato 2 con riferimento ai rispettivi requisiti di accesso.