(1) Il personale docente ha diritto per ogni anno formativo di servizio effettivo ad un congedo ordinario di trenta giornate lavorative ed, inoltre, ad un periodo di riposo di venti giornate lavorative, da usufruire nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
(2) Il personale con orario di servizio settimanale articolato su sei giorni ha diritto per ogni anno formativo di servizio effettivo a trentasei giornate lavorative di congedo ordinario ed, inoltre, ad un periodo di riposo di ventiquattro giornate lavorative, da usufruire nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
(3) Nel corso della sospensione estiva dell’attività didattica il personale docente fruisce, di norma, di sei settimane e, comunque, di non meno di quattro settimane consecutive di congedo ordinario.
(4) Per la restante parte del periodo di sospensione dell’attività didattica, e salvo recupero, il personale docente è a disposizione dell’istituzione scolastica per le attività ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11. Lo stesso vale per il congedo ordinario ed il periodo di riposo non maturati per causa di assenze. L’orario di lavoro del personale docente con alunni/alunne è considerato orario di insegnamento.
(5) Riguardo al periodo di riposo trovano applicazione le norme generali sul congedo ordinario. Rimangono salve le disposizioni di cui all’Art. 22 (, comma 3.