(1) Il rapporto di lavoro con un monte ore di insegnamento inferiore a quello stabilito dagli articoli 5 e 9 è considerato a tempo parziale o rapporto di lavoro ad orario ridotto.
(2) È ammesso ad un rapporto di lavoro a tempo parziale il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale in possesso dell’idoneità all’insegnamento e con un’anzianità di servizio non inferiore a tre anni. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è finalizzato in primo luogo a permettere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale.
(3) Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere presentate entro il mese di febbraio precedente l’inizio dell’anno formativo di riferimento, al preposto dirigente scolastica, che le trasmette unitamente al proprio parere al dirigente preposto alla relativa area di formazione. In caso di parere positivo di quest’ultimo la domanda viene trasmessa alla Ripartizione Personale. In caso di diniego del rapporto di lavoro a tempo parziale, devono essere indicati i motivi che impediscono all’Amministrazione di concedere il lavoro a tempo parziale.
(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere modificato nel corso dell’anno formativo solo previo consenso della persona interessata. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è tacitamente prorogato di anno formativo in anno formativo se, entro il mese di febbraio, non ne viene data disdetta da parte della persona interessata o, entro il mese di giugno, da parte dell’Amministrazione, sentito il personale interessato.
(5) In caso di esigenze temporanee ed eccezionali limitate ad un periodo inferiore ad un mese e previa intesa, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere incaricato della prestazione di ore di insegnamento aggiuntive che, in caso di mancato aumento del carico orario, vengono retribuite con il compenso orario previsto per il lavoro straordinario.
(6) Il monte ore minimo di insegnamento settimanale su posti a tempo parziale non può essere inferiore al trenta per cento del limite massimo dell’orario d’obbligo settimanale a tempo pieno. L’incarico di insegnamento con un limite di orario inferiore è considerato rapporto di lavoro ad orario ridotto. Sono fatti salvi i principi della funzionalità dei servizi, della inseparabilità della singola materia o di determinati raggruppamenti di materie.
(7) Il personale di cui all’Art. 1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed un’anzianità di servizio di almeno dieci anni, può chiedere, per la durata di un biennio scolastico, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al cinquanta per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno, svolgendo la prestazione lavorativa a tempo pieno nel primo anno del biennio. Tutte le assenze durante il periodo del rapporto di lavoro a tempo pieno, con eccezione del congedo di maternità, sono raddoppiate rispettivamente per la durata e per il trattamento economico. Il trattamento economico, nella misura del cinquanta per cento, spetta per l’intero biennio scolastico, che viene riconosciuto a tutti gli effetti. Il tempo parziale di cui al presente comma può essere fruito una sola volta nell’arco del triennio e comunque da parte di non più del tre per cento del personale docente della rispettiva area di formazione. La relativa domanda può essere presentata alla competente struttura dall’entrata in vigore del presente contratto nei termini di cui all’articolo 2, comma 1.
(8) Nel caso di cui al comma 7, il dirigente preposto/la dirigente preposta può rinviare fino a tre anni la fruizione dell’esonero dall’insegnamento nel secondo anno formativo del biennio in mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento della relativa materia. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al relativo esonero previo recupero della parte maturata di stipendio e non percepita nonché al rinvio del relativo anno di esonero, salvo il diritto allo stesso nell’ambito del successivo triennio.
(9) Salvo il rispetto delle esigenze di servizio, nel lavoro a tempo parziale l’articolazione dell’orario di lavoro tende a rispettare anche le particolari esigenze familiari. Rimangono salvi gli obblighi connessi alla funzionalità degli organi collegiali, nei limiti previsti per il personale a tempo pieno.
(10) Le regolamentazioni previste nei commi 4, 5 e 9 valgono anche per il personale con rapporto di lavoro ad orario ridotto.