(1) L’orario d’insegnamento a tempo pieno è costituito da un monte ore annuo di 816 ore.
(2) L’orario di insegnamento settimanale a tempo pieno è di regola pari a 24 ore.
(3) Qualora il monte ore annuo di cui al comma 1, sia inferiore a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, la differenza risultante è da compensare con attività rientranti nella funzione docente o connesse con il funzionamento della scuola e vengono considerate ore di insegnamento. Le modalità di compensazione sono programmate con congruo anticipo dalla direzione, di norma, d’intesa con il personale.
(4) In deroga a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 l’orario di insegnamento settimanale del personale docente a tempo pieno può essere ridotto fino ad un massimo di quattro ore settimanali sulla base dei criteri da stabilirsi dai dirigenti responsabili di ogni Area dell’Istruzione musicale, previo confronto delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del numero degli alunni, della composizione delle classi e di progetti particolari. In casi eccezionali l’orario d’insegnamento settimanale può essere ridotto fino a sei ore, da compensare, fino al raggiungimento delle 20 ore settimanali, con le attività e modalità previste al comma 3. Per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale, la riduzione dell’orario di insegnamento è calcolata in proporzione.
(5) Al personale svolgente l’attività di insegnamento musicale nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole a carattere statale può essere esteso l’orario di insegnamento previsto per il personale docente presso le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il presente comma non si applica all’insegnamento strumentale.
(6) In caso di effettive esigenze di servizio e salvo il rispetto del limite massimo di 30 ore settimanali, l’orario di insegnamento può essere programmato, sentito il personale interessato, in modo flessibile nel limite di 40 ore e, previo consenso del personale, nel limite di 80 ore nel corso dell’anno formativo.
(7) Il numero delle unità di insegnamento non può superare il numero delle ore di insegnamento. Le unità di insegnamento possono essere suddivise secondo i criteri stabiliti nei regolamenti interni delle singole Aree dell’Istruzione musicale.
(8) Previa programmazione da parte della direzione rientra a tutti gli effetti nell’orario di insegnamento, come determinato dal presente articolo:
- a) la sorveglianza antecedente e successiva all’attività scolastica,
- b) gli intervalli brevi tra le singole unità di insegnamento,
- c) a sorveglianza durante le pause,
- d) l’attività rivolta alla consulenza individuale degli alunni e delle alunne.
Le eventuali ore di cui alle lettere da a) a d) non utilizzate per ragioni non attribuibili al/alla docente sono considerate comunque rese.