(1) La Ripartizione provinciale Personale è autorizzata, fino al 31 dicembre 2018, a bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale che siano riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti da coprire, a coloro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale nella medesima qualifica prevista per i posti banditi. Le procedure concorsuali riservate non si applicano nei casi in cui non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 27, comma 1quater; i periodi di servizio svolti in tali casi non concorrono a far maturare il periodo di tre anni che è presupposto per partecipare alle procedure concorsuali riservate.
(2) Le procedure concorsuali risultano da apposita pianificazione di massima, che costituisce la base per lo svolgimento dei concorsi per i posti vacanti coperti a tempo determinato. Tale pianificazione tiene conto, se possibile, anche delle correnti esigenze di svolgimento di ulteriori concorsi.
(3) Le procedure concorsuali possono essere avviate tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale ed esclusivamente nel rispetto del limite costituito dalla dotazione organica o dalle risorse finanziarie specifiche a ciò destinate. Le unità organizzative nelle quali assumere il personale sono quelle che hanno ottemperato alle vigenti misure di riduzione del personale, salvo possibili deroghe adeguatamente motivate. Sono in ogni caso fatte salve le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per le quali è garantito il relativo finanziamento.
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