(1) Per l’accesso all’impiego provinciale può altresì essere bandito un corso-concorso finalizzato alla formazione di base o specifica delle candidate e dei candidati. Le relative modalità sono stabilite nel bando.
(2) Il numero di candidate e candidati ammessi al corso-concorso non può, di norma, superare di oltre il trenta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l’ammissione al corso-concorso le candidate e i candidati sono sottoposti a preselezione e, al termine della formazione, devono sostenere un apposito esame finale. La preselezione e l’esame finale sono previsti nel bando, assieme alle modalità di svolgimento del corso-concorso.
(3) Se il corso è organizzato a spese dell’Amministrazione provinciale, può essere previsto un periodo di permanenza minimo presso la struttura di destinazione. In caso di dimissioni o trasferimento volontario, il personale è tenuto al versamento di un’indennità all’Amministrazione provinciale. A tale versamento sono tenuti anche i partecipanti al corso in caso di interruzione o abbandono o in altre ipotesi, secondo quanto fissato nel bando stesso.