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b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 10 (Disposizioni varie sulle procedure concorsuali)

(1) Oltre ai posti a tempo indeterminato, possono essere messi a concorso anche posti a tempo determinato. Le graduatorie di concorso per i posti a tempo determinato possono essere utilizzate anche per la copertura di posti a tempo indeterminato.

(2) Le graduatorie delle procedure concorsuali o comunque di tipo selettivo restano valide per due anni, salvo diversa disposizione del bando, e, comunque, per non oltre tre anni dalla loro pubblicazione nelle forme di volta in volta previste. In questo arco di tempo le candidate e i candidati risultati idonei possono essere assunti a tempo determinato con idoneità oppure a tempo indeterminato, nel rispetto delle graduatorie stesse e della disciplina sulla proporzionale etnica. Rimane comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di bandire nuovi concorsi o selezioni se giustificato dal diverso ambito settoriale o dalla necessità di poter disporre di candidati e candidate maggiormente qualificati.

(3) Se previsto nel rispettivo bando o provvedimento di selezione, la graduatoria degli idonei può essere utilizzata anche per coprire profili diversi della stessa qualifica funzionale con medesimi requisiti formali e con compiti e preparazione similari.

(4) La copertura dall’esterno di posti a tempo determinato è effettuata, di norma, nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli, se ancora disponibili, o sulla base di prove selettive di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato. 15)

(5) In mancanza di candidate e candidati idonei a conclusione delle procedure di cui al comma 4, si possono utilizzare, a discrezione, le graduatorie per i profili con i medesimi requisiti o per ambiti territoriali limitrofi. 16)

(6) La copertura o l’accettazione di un posto a tempo determinato sulla base della graduatoria di concorso ed entro il periodo di validità della stessa, comporta il mantenimento dell’idoneità ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato per l’intera durata del periodo di inquadramento nel corrispondente profilo professionale e per il successivo periodo di due anni, salvo dimissione volontaria.

(7) 17)

(8) La stipulazione di un contratto di lavoro su posti a tempo indeterminato con le idonee e gli idonei già assunti a tempo determinato avviene nel rispetto della graduatoria della procedura concorsuale di riferimento o di procedure concorsuali successive ed integrative. L’Amministrazione ha facoltà di concedere il rinvio dell’assunzione a tempo indeterminato al personale già in servizio a tempo determinato nello stesso profilo, senza pregiudizio per i diritti delle aspiranti e degli aspiranti posizionati di seguito nell’ordine di graduatoria della procedura di concorso o reclutamento.

(9) I posti vacanti in ruoli o ripartizioni diversi rispetto a quelli previsti per il posto bandito, ma appartenenti allo stesso profilo professionale, possono essere coperti nel rispetto della stessa graduatoria di concorso.

(10) Il rifiuto di un posto a tempo indeterminato per il profilo professionale bandito, offerto nel rispetto della graduatoria di concorso, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell’idoneità all’assunzione.  Equivale a rifiuto la mancata risposta nel termine assegnato, la mancata presentazione di documentazione necessaria all’assunzione o l’apposizione di condizioni. 18)

(11) Nel bando di concorso può essere limitata o esclusa l’assunzione di candidate e candidati idonei. Per sopravvenute esigenze, l’Amministrazione ha facoltà di assumere, in deroga al bando, anche candidate e candidati idonei soprannumerari. 19)

(12) Il personale assunto a tempo determinato sulla base di requisiti d’accesso previgenti, può partecipare alla prima procedura concorsuale successiva all’entrata in vigore dei nuovi requisiti d’accesso per il corrispondente profilo professionale. In caso di mancata partecipazione alla procedura concorsuale o di mancato superamento della stessa, detto personale rimane in servizio fino alla scadenza dell’incarico.

(13) Delle operazioni della commissione d’esame viene redatto, per ogni seduta, un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente o dalla presidente e dalla segretaria o dal segretario della commissione d’esame, se nominati. Il processo verbale contenente il risultato finale della procedura concorsuale è sottoscritto da tutti i membri della commissione d’esame e dalla segretaria o dal segretario.

(14) Il personale in servizio a tempo determinato che, invitato a partecipare ad una procedura concorsuale, senza fondato motivo, non si presenti agli esami o che non li superi, rimane in servizio fino alla scadenza dell’incarico, fatto salvo che non vi siano altri candidati o candidate idonei, che altrimenti non potrebbero essere assunti. In tal caso è previsto il licenziamento con un termine di preavviso di 30 giorni. In mancanza di candidate e candidati idonei il rapporto di lavoro può essere rinnovato o prorogato su richiesta del direttore o della direttrice competente.

15)
L'art. 10, comma 4 è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
16)
L'art. 10, comma 5 è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
17)
L'art. 10, comma 7, è stato abrogato dall'art, 29, comma 1, lettera b), del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
18)
L'art. 10, comma 10, è stato così modificato dall'art. 8, comma 3, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
19)
L'art. 10, comma 11, è stato così modifcato dall'art. 8, comma 4, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
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