(1) Il personale che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione è collocato a riposo d’ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.
(2) Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione l’incarico decade con il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.
(3) Il personale che non ha ancora maturato un qualsiasi diritto a pensione può rimanere in servizio fino al raggiungimento di tale diritto ed è collocato a riposo d’ufficio con il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del diritto a pensione.
(4) Se mancano i requisiti per la pensione di vecchiaia, è garantito il trattenimento in servizio anche oltre l’età prevista per la pensione di vecchiaia, al fine di maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione. Non può in ogni caso essere superato il limite di età previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici.
(5) Il personale insegnante ed equiparato nonché il personale dirigente delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia è collocato a riposo, dalla data di inizio dell’anno formativo successivo, al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dai commi precedenti.
(6) Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali. 60)