(1) In applicazione dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, al personale, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato con idoneità può essere riconosciuto ai fini del trattamento economico, su richiesta, il servizio di insegnamento complessivo prestato nella corrispondente qualifica presso le scuole a carattere statale nella provincia di Bolzano.