(1) Il personale stagionale è impiegato nei servizi o enti provinciali con esigenze variabili nei diversi periodi dell’anno. Il periodo di impiego è inferiore all’anno.
(2) Nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta provinciale e dei principi di pubblicità e trasparenza, i servizi e gli enti provinciali possono selezionare ed assumere direttamente il personale stagionale.
(3) L’assunzione e l’amministrazione del personale stagionale può essere effettuata dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale su richiesta e per conto di servizi o enti provinciali. Nei casi in cui le esigenze stagionali non trovassero precisa corrispondenza in uno dei profili professionali previsti nei contratti collettivi vigenti, il personale stagionale – fermi restando i requisiti per l’impiego provinciale – può essere assunto sulla base delle competenze ed esperienze specifiche connesse alle mansioni da svolgere ed è inquadrato nella qualifica più congrua per compiti e responsabilità. Tuttavia, per la necessità tecnica di utilizzare uno dei profili già esistenti, va individuato tra questi il profilo più affine. Nei casi in cui, per la specificità del ruolo, non si possa attingere dalle graduatorie di cui al presente regolamento, l’annuncio pubblico per la copertura degli incarichi ha luogo sui mezzi di informazione e sul sito internet provinciale.
(4) A fronte della necessità di impiego di personale con conoscenze specifiche dei luoghi o per esigenze di servizio che richiedano la pronta reperibilità di personale in località disagiate o per altre ragioni da motivare esplicitamente, l’assunzione può essere limitata alle sole persone aventi dimora nel comune della sede di servizio o nei comuni limitrofi. In tal caso gli annunci per la copertura degli incarichi possono essere pubblicizzati mediante adeguata diffusione locale.
(5) Il personale stagionale già assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività. Il diritto di precedenza deve essere esercitato, mediante richiesta scritta, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue decorso un anno da tale data. 51)