(1) Per l’accesso ai singoli profili professionali mediante procedure pubbliche di tipo concorsuale il punteggio complessivo è fissato nei relativi bandi. Sono determinanti solo i risultati degli esami di concorso. In casi particolari, da motivare espressamente, il bando può prevedere anche la valutazione di titoli di studio, di esperienza professionale o di altri titoli. La valutazione dei titoli non può comunque incidere per oltre un quinto del punteggio totale della procedura ed è effettuata separatamente d’ufficio solo per coloro che abbiano superato le prove d’esame. 27)
(2) Per il personale insegnante ed equiparato si applica l’Art. 34.