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b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 14 (Cancellazione dalle graduatorie)

(1) La cancellazione dalle graduatorie del relativo profilo professionale è da intendersi disposta per un anno, ove non vi sia un provvedimento che indichi espressamente un periodo diverso. La cancellazione dalle graduatorie è disposta nei seguenti casi:

  1. per rifiuto dell’offerta di un incarico in assenza di un fondato motivo, riconosciuto tale dall’Amministrazione;
  2. per mancata assunzione del servizio, senza fondati motivi, entro il termine fissato dal contratto individuale di lavoro;
  3. 24)
  4. 25)
  5. negli altri casi previsti dalle disposizioni in vigore.

(2) In caso di dichiarazioni non veritiere, che tuttavia non rientrano secondo la valutazione dell’Amministrazione nei casi gravi, è disposta la cancellazione dalla graduatoria – o da più graduatorie – da un minimo di un anno ad un massimo di due anni.

(3) La cancellazione comporta in ogni caso la perdita del diritto di precedenza di cui all’Art. 13, comma 7.

(4) Per quanto concerne i profili professionali di cui all’articolo 13, comma 10, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la cancellazione può essere disposta eccezionalmente per soli sei mesi. 26)

24)
La lettera c), dell'art. 14, comma 1, è stata abrogata dall'art, 29, comma 1, lettera c),  del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
25)
La lettera d), dell'art. 14, comma 1, è stata abrogata dall'art, 29, comma 1, lettera c),  del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
26)
L'art. 14, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 11, comma, 1, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
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