(1) L’accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale può avvenire mediante superamento di prove selettive secondo l’ordine delle graduatorie formate per profilo, gruppo linguistico e, di norma, per ambiti territoriali. Tali graduatorie sono aggiornate periodicamente alle scadenze di cui al comma 3.
(2) Nel bando di cui all’Art. 15 può essere prevista la formazione di apposite graduatorie per uffici, servizi o gruppi di destinatari.
(3) Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie vengono prese in considerazione le domande pervenute alla Ripartizione provinciale Personale entro le ore 12:00 delle scadenze fissate dalla Giunta provinciale. Si considerano in ogni caso prodotte in tempo utile le domande spedite, con lettera raccomandata o con mezzo giuridicamente equivalente, al più tardi entro le ore 12:00 del termine stabilito. Fa fede il timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante.
(4) Le graduatorie sono formate sulla base dei criteri di cui all’articolo 18. Per le categorie protette vengono formate apposite graduatorie nel rispetto dei criteri dell’Ufficio Servizio lavoro. Il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale oppure orizzontale può chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria.
(5) Le graduatorie sono rese immediatamente esecutive con l’approvazione da parte del direttore ovvero della direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Le graduatorie sono depositate presso l’ufficio competente per la loro gestione e pubblicate all’albo della Ripartizione provinciale Personale.
(6) Le domande per l’inserimento in graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro due anni dall’approvazione della graduatoria da parte di coloro che, nell’arco del suddetto biennio, non hanno instaurato un rapporto di servizio con l’Amministrazione provinciale. La conferma della domanda implica l’aggiornamento da parte dell’aspirante della propria posizione rispetto ad ogni situazione variabile. Il mancato aggiornamento dei dati comporta l’azzeramento del punteggio attribuito in precedenza.
(6/bis) Chi è inserito nelle graduatorie di cui al comma 1, in caso di necessità di assunzione a tempo determinato è chiamato a colloqui selettivi, che possono avere contenuto tecnico e attitudinale con riferimento agli specifici posti da ricoprire. I colloqui sono condotti dal dirigente o dalla dirigente di riferimento o da una persona da questi delegata, con l’assistenza, di norma, di altre due persone con esperienza professionale nello specifico settore d’impiego o nell’ambito della selezione del personale. L’esito dei singoli colloqui va documentato per iscritto con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato o della candidata. 22)
(7) Il personale in servizio a tempo determinato assunto dalla graduatoria ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. In subordine, il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale o orizzontale ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, secondo la maggiore anzianità complessiva di servizio effettivo. Il personale in servizio a tempo indeterminato inserito in graduatoria per la mobilità non può essere chiamato per incarichi a tempo determinato per i quali non ha i requisiti. Si considera in servizio a tempo determinato il personale che ha prestato servizio – anche con interruzioni – nel corso dell’anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l’iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza. È escluso il personale dimissionario. 23)
(8) Al personale inserito nelle graduatorie e già in servizio i posti sono offerti solo nel caso in cui si tratti di profili professionali ascritti a qualifiche funzionali superiori a quella rivestita.
(9) Al fine di salvaguardare l’efficienza dell’Amministrazione e l’organizzazione del lavoro, qualora le graduatorie a tempo determinato, formate principalmente sulla base di reclutamenti mediante prove selettive, presentino un numero elevato di aspiranti già in servizio in un determinato profilo, il personale già in servizio provinciale con idoneità rimane assegnato alla rispettiva struttura e conserva la propria posizione in graduatoria ai fini di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in caso di assegnazione di un posto vacante ad una o un aspirante in posizione meno favorevole. In ogni caso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura secondo l’ordine di graduatoria.
(10) La disposizione di cui al comma 9 non si applica, di regola, ad alcuni profili professionali esecutivi soggetti ad elevato avvicendamento e con durata dell’incarico tendenzialmente breve, da individuarsi dal direttore ovvero della direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Per gli stessi profili, al personale con idoneità conseguita a seguito delle procedure di cui al presente regolamento e con almeno tre anni di servizio effettivo nel profilo possono essere offerti i posti vacanti già coperti dallo stesso personale, con titolo di precedenza rispetto alle persone inserite nella graduatoria dei trasferimenti.