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Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Disciplina della richiesta telematica e del disconoscimento d'ufficio dello stato di disoccupazione (modificata con delibera n. 319 del 21.03.2017)

Allegato

Disciplina della richiesta telematica e del disconoscimento d’ufficio dello stato di disoccupazione

Articolo 1
Accesso al servizio telematico

1. Le cittadine e i cittadini italiani e quelli equiparati sul mercato del lavoro possono richiedere lo stato di disoccupazione presentandosi personalmente presso il centro di mediazione lavoro oppure attraverso un servizio telematico fornito dalla Ripartizione provinciale Lavoro.

2. L’accesso al servizio telematico e l’identificazione della persona richiedente avvengono attraverso la carta provinciale dei servizi.

Articolo 2
Richiesta telematica

1. L’accesso al servizio telematico avviene attraverso la pagina web della Ripartizione provinciale Lavoro. La persona interessata deve inserire i dati richiesti e dichiarare l’immediata disponibilità ad accettare un’offerta congrua di lavoro e a cercare attivamente un lavoro.

2. La persona interessata deve confermare l’immediata disponibilità presentandosi presso un centro di mediazione lavoro entro 30 giorni dalla richiesta telematica. In caso contrario, lo stato di disoccupazione è revocato a decorrere dal trentunesimo giorno senza alcuna comunicazione all’interessato o all’interessata.

3. Chi non ha interesse a mantenere lo stato di disoccupazione può chiederne la revoca.

Articolo 3
Disoccupati stagionali

1. Sono disoccupati stagionali coloro che, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro stagionale, fanno domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di disoccupazione, dichiarando che riprenderanno a lavorare nella stagione successiva presso un datore di lavoro individuato nominalmente.

2. I disoccupati stagionali devono indicare il codice fiscale del datore di lavoro da cui hanno ottenuto una promessa di assunzione e la data presunta di inizio lavoro.

3. In caso di disoccupati stagionali la conferma di cui all’articolo 2, comma 2, non è necessaria.

Articolo 4
Patronati

1. I patronati che dispongono di un accesso accreditato per i servizi e-government presso l’Amministrazione provinciale possono richiedere lo stato di disoccupazione per conto dei propri clienti.

2. Eventuali comunicazioni riguardanti il mantenimento o la perdita dello stato di disoccupazione vengono trasmesse direttamente alla persona interessata.

Articolo 5
Disconoscimento d’ufficio dello stato di disoccupazione

1. Per le seguenti categorie, lo stato di disoccupazione è disconosciuto d’ufficio se le persone interessate non si presentano spontaneamente presso il centro di mediazione lavoro competente per confermare il perdurare dello stesso entro i termini indicati alle lettere a), b) e c), che decorrono dal riconoscimento dello stato di disoccupazione o dall’ultimo colloquio d’informazione e orientamento:

a) tre mesi per le lavoratrici e i lavoratori non stagionali che hanno ottenuto una promessa di assunzione;

b) sei mesi per i disoccupati stagionali nei settori alberghiero ed agricolo che, al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione, hanno dichiarato di iniziare nuovamente un’attività stagionale;

c) 24 mesi per donne che si sono dimesse durante l’astensione obbligatoria per maternità o entro il primo anno di vita del bambino e che hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

2. Al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione, le persone di cui al comma 1 sono avvisate sui termini di disconoscimento d’ufficio mediante foglio informativo, nel quale sono elencati i diritti e gli obblighi derivanti dal riconoscimento dello stato di disoccupazione e le condizioni che determinano la perdita dello stesso.

3. Il termine di esclusione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, non trova applicazione nei casi di disconoscimento d’ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Chi è interessato a ottenere nuovamente lo stato di disoccupazione può presentare in qualsiasi momento apposita richiesta.

 

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