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Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Direttive in materia di produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici

Allegato

Direttive applicative del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti direttive contengono disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e dei relativi regolamenti comunitari di esecuzione e completano il quadro normativo di riferimento della Provincia autonoma di Bolzano. Esse riguardano le seguenti aree tematiche in riferimento ai relativi articoli dei regolamenti comunitari citati:

a) Campo di applicazione

b) Produzione vegetale

c) Produzione animale

d) Prodotti trasformati

e) Norme di conversione

f) Norme di produzione eccezionali

g) Banca dati sementi

h) Etichettatura

i) Controllo

j) Trasmissione di informazioni

2. Per le aree tematiche non regolamentate da queste direttive si fa riferimento agli specifici articoli del regolamento comunitario relativo alla produzione biologica.

3. Ai fini della corretta ed omogenea applicazione delle direttive possono essere inoltrate richieste scritte di informazioni alla Ripartizione provinciale Agricoltura, che è l’autorità di controllo competente della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2
Etichettatura e controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva

1. In conformità all’articolo 1, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in seguito all’emanazione delle presenti direttive saranno definite le norme relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

Art. 3
Norme di produzione vegetale

1. L’accertamento dei principi agronomici e dei principi riguardanti la rotazione delle colture ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e g), del regolamento (CE) n. 834/2007 spetta agli organismi di controllo nell’ambito delle visite annuali alle aziende.

Art. 4
Concimi e ammendanti

1. I concimi e gli ammendanti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, sono riportati nell’Allegato 13, parte seconda, tabella 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”. Le condizioni d’uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008.

2. Per “allevamento industriale”, di cui alla “descrizione, requisiti di composizione, condizione per l’uso” dell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008, si intende un allevamento in cui si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) gli animali sono tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;

b) gli animali sono permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata;

c) le disposizioni sulla tutela delle acque in agricoltura ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, non vengono rispettate.

3. I concimi e gli ammendanti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.

Art. 5
Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione

1. Nell’allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 8 febbraio 2010, sono elencati i prodotti e le sostanze che, come previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, non sono soggetti ad autorizzazione per l’immissione in commercio. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 834/2007 queste sostanze e questi prodotti possono essere utilizzati nella produzione biologica come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante.

Art. 6
Origine degli animali non biologici

1. L’autorità competente incaricata di rilasciare l’autorizzazione per l’aumento delle percentuali massime di mammiferi non biologici consentite per il rinnovo del patrimonio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, è la Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura determina i criteri e le modalità di verifica della disponibilità di animali allevati con metodo biologico di cui all’articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 889/2008.

3. Per “razze minacciate di abbandono” di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono le razze elencate nelle misure agro-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 7
Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

1. Le superfici minime di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 sono fissate nell’allegato III del regolamento stesso. Le superfici delle nicchie di riposo sopraelevate previste nelle stalle dei caprini possono essere utilizzate per il calcolo delle superfici minime di stabulazione. Non è obbligatorio che queste superfici siano approntate con strame.

Art. 8
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

1. Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, è vietato l’utilizzo di trainer elettrici nei bovini, in quanto esso limita i movimenti e i comportamenti naturali degli animali, con conseguenze sul loro benessere.

Art. 9
Ricoveri per gli avicoli

1. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008, per la definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento, che verranno inseriti in uno specifico elenco ufficiale.

2. Oltre ai tipi genetici riportati nello specifico elenco del MiPAAF, possono essere impiegati anche i tipi genetici definiti da altri Stati membri.

Art. 10
Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

1. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, è consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo comune non biologiche e il pascolo di animali non biologici su aree di pascolo biologiche. Con una dichiarazione scritta il proprietario o la proprietaria delle superfici, oppure il o la rappresentante legale deve garantire la rintracciabilità della concimazione effettuata e dei trattamenti fitosanitari eseguiti. Agli organismi di controllo compete verificare che gli interventi agronomici siano effettuati nel rispetto del quadro normativo.

Art. 11
Gestione degli animali

1. Le pratiche di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito di un’autorizzazione del veterinario o della veterinaria ufficiale competente. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e illustrate nel dettaglio al paragrafo “Mutilazione e altre pratiche” dell’allegato al citato articolo, nonché secondo la normativa vigente in materia di protezione degli animali.

2. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale dei bovini nelle prime 3 settimane di vita è ammessa, sotto il controllo di un medico veterinario, senza autorizzazione del veterinario o della veterinaria ufficiale competente.

Art. 12
Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

1. Il latte che ha subito esclusivamente una riduzione del contenuto d’acqua, tramite un trattamento termico, può essere ancora considerato “latte naturale” ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 889/2008. La composizione del latte con ridotto contenuto d’acqua rimane invariata.

Art. 13
Vuoto sanitario per l’allevamento avicolo

1. Per operare il vuoto sanitario ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008, al termine dell’allevamento di ogni gruppo di avicoli, il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo per un periodo non inferiore ai 40 giorni, per consentire la ricrescita della vegetazione.

Art. 14
Numero massimo di animali per ettaro

1. Il numero massimo di animali per ettaro è quello indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 889/2008. Per gli animali non elencati nel citato allegato valgono le disposizioni di calcolo in Unità Bovina Adulta (UBA) previste all’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6. Per il calcolo tecnico del numero di animali allevabili per ogni ettaro di superficie agricola utilizzabile in rapporto al vincolo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 889/2008, vengono applicate le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole forestali 7 aprile 2006, emanato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive e della salute, e pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006.

Art. 15
Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, per “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola” si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50 per cento in peso della totalità degli ingredienti.

Art. 16
Conversione

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura è l’autorità competente di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007; essa stabilisce la data di inizio del periodo di conversione e concede il riconoscimento retroattivo di un periodo anteriore come facente parte del periodo di conversione di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura determina i rispettivi criteri e modalità.

Art. 17
Stabulazione fissa nelle piccole aziende

1. La stabulazione fissa è autorizzata ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 889/2008 nelle piccole aziende, intese come quelle che allevano fino a 30 unità bovino adulto (UBA). Per il calcolo delle unità bovine viene utilizzata la media annuale della consistenza del bestiame.

Art. 18
Uso di animali non biologici

1. Autorità competente per l’autorizzazione all’uso di avicoli non biologici ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 è la Ripartizione provinciale Agricoltura

2. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura determina i criteri e le modalità di verifica della disponibilità di avicoli allevati con metodo biologico ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Art. 19
Uso di cera d’api non biologica

1. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura fissa i criteri e le modalità necessari a verificare la disponibilità in commercio di cera grezza biologica, onde consentire l’eventuale uso di cera d’api non biologica ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 889/2008.

2. La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) 889/2008, deve essere supportata da risultati analitici.

Art. 20
Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico

1. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura fissa i criteri e le modalità di verifica della reperibilità di materiale di moltiplicazione vegetativa biologico di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008.

2. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, ha delegato all’ENSE (Ente Nazionale Sementi Eletti) la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di sementi e tuberi di patata da semina non biologici.

3. L’utilizzo di miscugli di sementi composti in parte da semente non biologica proveniente da altri Stati membri è consentito solo se è autorizzato dall’autorità competente.

Art. 21
Etichettatura - indicazioni obbligatorie

1. Per gli organismi di controllo autorizzati ad operare sul territorio nazionale valgono le disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, relative all’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Per gli organismi di controllo autorizzati dalla Giunta provinciale ad operare sul territorio dalla Provincia autonoma di Bolzano valgono le seguenti disposizioni: sull’etichetta deve comparire il numero di codice assegnato all’organismo di controllo dall’autorità di controllo competente. Esso è una combinazione alfanumerica che inizia con la sigla IT, seguita dalla sigla BIO e da un numero di riferimento composto da tre cifre, e termina con la sigla BZ. Tale numero di codice deve essere preceduto dalla dicitura: “Organismo di Controllo autorizzato” e facoltativamente dalla dicitura „Zugelassene Kontrollstelle“.

3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall’organismo di controllo. Il codice identificativo dell’operatore è preceduto dalla dicitura “operatore controllato n.:” e facoltativamente dalla dicitura „Kontrolliertes Unternehmen Nr.“.

ESEMPIO:

Organismo di controllo autorizzato

Zugelassene Kontrollstelle

IT BIO XXX BZ

Operatore controllato n.

Kontrolliertes Unternehmen Nr.

XXXX

Art. 22
Adesione al sistema di controllo

1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura biologica, l’operatore si attiene al decreto ministeriale 1 febbraio 2012, n. 2049, recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”.

2. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o all’utilizzatore finale in imballaggi preconfezionati, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Per magazzino in connessione con il punto vendita si intende un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

Art. 23
Misure di controllo specifiche per l’apicoltura

1. L’autorità competente di cui all’articolo 78 del regolamento (CE) n. 889/2008 è l’organismo di controllo a cui l’operatore è assoggettato.

2. Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, il termine temporale massimo entro cui l’operatore deve informare l’organismo di controllo dello spostamento degli apiari è di 10 giorni. Se l’operatore consegna a priori all’organismo di controllo un piano relativo agli spostamenti spaziali e temporali delle postazioni degli alveari nell’arco della stagione, è esonerato dall’obbligo di comunicare ogni singolo spostamento.

Art. 24
Invio delle informazioni

1. Per l’invio delle informazioni ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007 valgono le disposizioni dell’articolo 10 del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, nonché del decreto ministeriale 1 febbraio 2012, n. 2049.

 

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