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k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

“a) meccatronico/meccatronica d’auto;”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), è riconosciuto come requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per la stessa attività e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.”

(3) L’articolo 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 27 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini;
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio.

2. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del presente capo si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“1. Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti professioni:

  1. elettrotecnico/elettrotecnica;
  2. elettromeccanico/elettromeccanica;
  3. elettronico impiantista/elettronica impiantista;
  4. tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;
  5. installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari;
  6. tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;
  7. tecnico frigorista/tecnica frigorista;
  8. tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;
  9. installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;
  10. fumista;
  11. spazzacamino;
  12. risanatore di camini/risanatrice di camini;
  13. altre attività simili che hanno come oggetto l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti di cui all'articolo 27.”

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso, oltre che di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, anche del diploma di controllore fumi.”

(6) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

“h) onicotecnico/onicotecnica."

(7) La rubrica dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

“Art. 32 (Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice, onicotecnico/onicotecnica)"

(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma finale di un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale;
  2. almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare."

(9) Il comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana dell’estetista. L’esercizio dell’attività di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41. L’esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti professionali.”

(10) Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è riconosciuto quale requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per gelatiere e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.”

(11) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, la parola: “Frischbrot” è sostituita dalle parole: “frischem Brot”.

(12) Il comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“4. La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale.”

(13) Il comma 6 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“6. Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una data attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine. Lo stesso vale per le abilitazioni all’esercizio in proprio dell’attività concesse dalle competenti autorità nelle altre regioni italiane.”

(14) Dopo il comma 7 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10 e 11:

“8. L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro delle imprese all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico e coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 – recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché ai sensi dell’articolo 5 del decreto- legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

9. Nel caso in cui norme dell’Unione europea o statali dispongano che per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzo di certe materie prime o materiali siano necessari particolari requisiti oppure specifici standard, a tali disposizioni può essere data attuazione con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel Registro delle imprese ad esercitare la funzione di direttore tecnico ai sensi degli articoli 87 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

11. Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV, sono in possesso del diploma di maestro artigiano, nelle professioni del settore edilizia e installazione, che vanno stabilite con delibera della Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle certificazioni sul rendimento energetico nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia."

(15) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“e) violi le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27.”

(16) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“g) chiunque eserciti le attività di cui al titolo II in modo ambulante o senza avere a disposizione locali idonei ai sensi di legge.”

(17) L'alinea del comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

“3. Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:”

(18) Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

“d) le imprese che non garantiscono la presenza di un responsabile tecnico o una responsabile tecnica.”

(19) Il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“6. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono una professione di cui al titolo II e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.”

(20) Dopo il comma 14 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 15 e 16:

“15. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto".

16. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "onicotecnico/onicotecnica".”

(21) I commi 5 e 6 dell’articolo 32, il comma 2 dell’articolo 39 e il comma 12 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono abrogati.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo; la domanda va corredata dalla documentazione prevista nel decreto dell’assessore competente. Il progetto da presentare deve tenere conto delle eventuali infrastrutture presenti e prevedere distanze di sicurezza del limite esterno dello scavo dalle medesime; nel corso dell’istruttoria della domanda i soggetti gestori delle infrastrutture vengono informati dell’opera prevista.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il titolare dell’autorizzazione versa annualmente al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività. L’ammontare dell’onere è determinato con decreto dell’assessore competente in accordo con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale.”

(3) L’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Coordinamento con strumenti di pianificazione)

1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione alla coltivazione delle aree previste nel piano provinciale sono trattate con priorità. Le aree estrattive individuate dal piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione “area estrattiva”.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali”)

(1) Il titolo della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito: “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali”.

(2) L'alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituita:

“1. Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative:”

(3) L’articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito:

“Art. 7

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore.”

(4) Sono abrogati la lettera c) del comma 1, i commi 2 e 3 dell’articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, recante “Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie”)

(1) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono così sostituite:

“a) prospezione: 0,50 euro per tutte le sostanze;

b) ricerca: 1,00 euro per tutte le sostanze;

c) concessione: 10,00 euro per tutte le sostanze.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) Il comma 7/bis dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“7/bis. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, il dichiarante che ha posto in essere intenzionalmente l’azione rimane escluso per un periodo fino a tre anni dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.”

(2) La disposizione di cui al comma 1, purché più favorevole, trova applicazione anche per azioni od omissioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:

“a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese e ai servizi di vicinato;”

(2) L’articolo 15 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

“Art. 15 (Aiuti)

1. Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti nel rispetto del diritto dell’Unione europea.”

(3) Dopo l’articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 20/sexies (Servizio di informazione e consulenza sui fondi europei a gestione diretta dell’Unione europea e sostegno alla progettazione)

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese connesse all’istituzione e alla gestione di un centro di informazione e consulenza per le piccole e medie imprese, anche sulla base di un’apposita convenzione con la Commissione europea.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti nell’ambito dei finanziamenti europei gestiti direttamente dall’Unione europea.”

(4) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “non può eccedere il 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “avviene secondo le rispettive disposizioni UE”.

(5) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “nella misura massima del 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “secondo le rispettive disposizioni UE”.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)

(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Contratti di servizio per impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici)

1. I comuni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle concessioni di impianti di risalita di paese e di impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. Si tratta di un servizio di interesse pubblico del comune, in quanto viene offerta la possibilità di apprendere e praticare lo sport dello sci alla popolazione locale. Con regolamento di esecuzione è predisposto l’elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici dei relativi comuni e sono stabiliti i requisiti minimi secondo i quali possono essere stipulati tali contratti di servizio.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, "Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune")

(1) Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 1/bis

1. In caso di calamità naturali possono essere concessi, in caso di comprovata necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 107 del Trattato UE, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle spese eccedenti causate da essi, anche attraverso la concessione di mutui agevolati tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9."

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”)

(1) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:

“e) esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio predisposti dalla ripartizione provinciale competente.”

(2) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, sono così sostituiti:

“1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si può utilizzare il "marchio di qualità con indicazione d'origine" o che ai sensi dell’articolo 2 rientra nell’ambito di applicazione della presente legge. La commissione tecnica dura in carica cinque anni.

2. Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove componenti, in maggioranza rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di interesse della rispettiva categoria di prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Alle riunioni delle commissioni tecniche può partecipare, con voto consultivo, anche un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente.”

(3) La lettera e) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:

“e) determinano, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla ripartizione provinciale competente per ciascun prodotto o categoria di prodotti, in che modo e in quale percentuale gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituito:

“4. Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità riguardanti i processi di produzione e la coltivazione dei prodotti, nonché del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni statali in materia di protezione degli animali.“

(5) Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: "In casi particolarmente motivati possono essere concessi contributi fino al 40 per cento anche dopo la scadenza del settimo anno."

(6) La lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è abrogata.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’Art. 6 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “Per la descrizione dei profili professionali delle professioni artigiane oggetto di apprendistato si rimanda al rispettivo profilo professionale, se esistente, approvato ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“1. Le licenze di esercizio sono di norma rilasciate a tempo indeterminato e con validità annuale, ma possono essere rilasciate anche per uno o più periodi dell’anno.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal legale rappresentante e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. In caso di impresa individuale i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

”3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’esercizio.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

”1. La licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto non possono essere rilasciate a chi si trova nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.”

(5) L’articolo 39 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

”Art. 39 (Orario di apertura e chiusura)

1. Gli orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie, sono disciplinati con regolamento d’esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l’orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d’esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici.

2. Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto. Durante l’orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Dopo la chiusura non possono essere più somministrati cibi e bevande, salvo che a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi.”

(6) Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

”3. Quando sono accertate le infrazioni di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), e al comma 3, lettere b), c), d), e), g), i) e j), in caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi.”

(7) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche:

  1. il comma 1/bis dell’articolo 18;
  2. l’articolo 19;
  3. l’articolo 40;
  4. l’articolo 41;
  5. il comma 2 dell’articolo 45;
  6. le lettere f) e h) del comma 3 dell’articolo 54;
  7. il comma 5 dell’articolo 54.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate“)

(1) I commi 2, 4 e 5 dell’Art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono così sostituiti:

“2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.

5. All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.”

(2) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera):

“f) di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori“)

(1) I commi 2, 3 e 4 dell’Art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in provincia. Fanno altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna, iscritti in apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale stesso.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i componenti del collegio medesimo. Gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna partecipano all’assemblea del collegio senza diritto di voto.

4. Il collegio provinciale ha un direttivo formato da nove rappresentanti, otto dei quali eletti dai componenti del collegio fra i propri iscritti e uno eletto dagli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna fra i propri componenti.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci“)

(1) I commi 3 e 4 dell’Art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni:

  1. i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente collaborano con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica, al fine di garantire un servizio e un’offerta continuati. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la documentazione relativa ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;
  2. la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;
  3. alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;
  4. la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di uno spazio di raduno idonei, dotati di un'insegna esterna nonché di un campo scuola, e deve assicurare il funzionamento senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;
  5. la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci, Skischule, Scola de schi" o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;
  6. la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività, deve essere dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in buone condizioni;
  7. le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;
  8. la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani."

(2) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituita:

“a) di una copia dello statuto contenente la denominazione della scuola di sci;”

(3) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogata.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)

(1) L’Art. 5 (della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)

(1) I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono così sostituiti:

“1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto su aree date in concessione o in forma itinerante, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, e alla presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva. A decorrere dall'anno 2014 o da un altro termine che può essere fissato dalla Giunta provinciale se ritenuto necessario la presentazione deve essere rinnovata entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di rilascio della concessione o della presentazione della SCIA.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

4. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

“4. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o causa di morte del titolare. Non è considerato mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie che possono essere suddivise al massimo in due periodi."

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente comma:

"5/bis. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di quattro concessioni di posteggio nella medesima fiera o mercato. Tale limite è elevato a sei se il mercato o la fiera ha più di 100 posteggi.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

"4. La concessione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 19. La concessione è revocata e la SCIA ritirata nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui all’articolo 18, comma 1, salvo regolarizzazione della posizione entro sei mesi. Fino all’eventuale regolarizzazione la concessione e la SCIA sono sospese e devono essere depositate presso l’autorità comunale di competenza.”

(5) Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono convertite d'ufficio in SCIA dal comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale in occasione della presentazione – anche in caso di subingresso – del DURC per il rinnovo annuale della validità delle autorizzazioni."

(6) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunta la seguente lettera:

“c) sull’area storica di Piazza delle Erbe di Bolzano nell’ambito di un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. Nell’intento di preservare la tipicità storica ed il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il regolamento stabilisce in particolare:

  1. le aree ed il numero dei posteggi;
  2. la durata delle concessioni che non può essere inferiore a sette anni;
  3. la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;
  4. le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica “frutta e verdura” e la presenza esclusiva – su qualche posteggio – di prodotti agricoli locali di qualità garantita;
  5. la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando strettamente la storicità del mercato;
  6. le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare contenuto e aspetto storico del mercato;
  7. il regolamento potrà attribuire – anche per una sola parte dei posteggi – un punteggio particolare a cooperative o associazioni specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto Adige” o “Gallo rosso” o ad aziende con esse convenzionate;
  8. le norme per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 nel caso di mancato utilizzo del posteggio per più di due mesi all’anno e di violazioni delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 1 dell’Art. 20 (della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali.”)

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”)

Art. 19 (Agevolazioni per veicoli a trazione elettrica)     delibera sentenza

(1)Possono essere concessi contributi a soggetti pubblici e privati per incentivare:

  1. l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in; 2)
  2. l’acquisto e l’installazione, oppure la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi ibridi plug-in.

(2)  Per le finalità di cui al comma 1, possono essere concessi anche incentivi a soggetti pubblici e privati nella forma del rimborso al rivenditore dei veicoli.

(3)  La tipologia e le caratteristiche tecnologiche dei veicoli, nonché la durata, la misura e le modalità di erogazione delle agevolazioni sono stabilite dalla Giunta provinciale.

(4)  Le predette agevolazioni si riferiscono a veicoli immatricolati a decorrere dal 1° maggio 2017.  3) 4)

(5) 5)

massimeDelibera 28 gennaio 2020, n. 49 - Nuovi criteri per la concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici a favore di privati, enti pubblici e associazioni
massimeDelibera 12 dicembre 2017, n. 1387 - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici (modificata con delibera n. 360 vom 14.05.2019)
massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 688 - Misure di "Green Mobility"
2)
La lettera a) dell'art. 19, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
3)
Vedi anche l'art. 10, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
4)
L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
5)
L'art. 19, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 46, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente abrogato dall‘art. 37, comma 1, lettera d), della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione")   delibera sentenza

(1) L’Art. 7/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/bis (Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)

1. L’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.)

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all’Agenzia provinciale per l’ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.

3. La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.

4. È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.

5. Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all’Agenzia provinciale per l’ambiente i dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d’utenza previsti per l’anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

6. II titolare delI’autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d’ufficio addebitando le relative spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento delle spese di demolizione.

7. Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali.”

(2) I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, sono così sostituiti:

“1. La Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con [sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con] testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano. Le emittenti rispettivamente i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quale fornitori di contenuti. 6)

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell’azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online.”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, le parole: “un’agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina” sono sostituite dalle parole: “un’agenzia di stampa con sede e redazione di un servizio locale di lingua tedesca o ladina nel territorio provinciale, la cui produzione e distribuzione avvenga prevalentemente in Alto Adige”.

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per il finanziamento dei contributi previsti da questa legge i relativi mezzi finanziari sono messi a disposizione dal rispettivo bilancio provinciale. Per l’anno dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale può mettere a disposizione un importo massimo di un milione di euro.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190 - Contributi ad emittenti e portali informativi on line – illegittimità del requisito della sede legale in Provincia di Bolzano – impossibilità della copertura finanziaria mediante l’utilizzo del fondo di riserva
6)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 2, prima parte, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, che aveva sostituito il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, limitatamente alle parole „sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale“.

Art. 21 (Disposizione finanziaria)   delibera sentenza

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’Art. 6, comma 3, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 50.000,00 euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 31122 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 19, stimati per l’esercizio finanziario 2014 in 230.000,00 euro, si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 15200. 7)

[(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20, stimati in 1.000.000,00 di euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 27203.]8)9)

(4) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.10)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farle osservare come legge della Provinciale.

 

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190 - Contributi ad emittenti e portali informativi on line – illegittimità del requisito della sede legale in Provincia di Bolzano – impossibilità della copertura finanziaria mediante l’utilizzo del fondo di riserva
7)
L'art. 21, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
8)
L'art. 21, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
9)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 21, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11.
10)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11.
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