(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:
“a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese e ai servizi di vicinato;”
(2) L’articolo 15 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:
“Art. 15 (Aiuti)
1. Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti nel rispetto del diritto dell’Unione europea.”
(3) Dopo l’articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 20/sexies (Servizio di informazione e consulenza sui fondi europei a gestione diretta dell’Unione europea e sostegno alla progettazione)
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese connesse all’istituzione e alla gestione di un centro di informazione e consulenza per le piccole e medie imprese, anche sulla base di un’apposita convenzione con la Commissione europea.
2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti nell’ambito dei finanziamenti europei gestiti direttamente dall’Unione europea.”
(4) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “non può eccedere il 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “avviene secondo le rispettive disposizioni UE”.
(5) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “nella misura massima del 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “secondo le rispettive disposizioni UE”.