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k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci“)

(1) I commi 3 e 4 dell’Art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni:

  1. i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente collaborano con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica, al fine di garantire un servizio e un’offerta continuati. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la documentazione relativa ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;
  2. la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;
  3. alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;
  4. la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di uno spazio di raduno idonei, dotati di un'insegna esterna nonché di un campo scuola, e deve assicurare il funzionamento senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;
  5. la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci, Skischule, Scola de schi" o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;
  6. la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività, deve essere dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in buone condizioni;
  7. le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;
  8. la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani."

(2) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituita:

“a) di una copia dello statuto contenente la denominazione della scuola di sci;”

(3) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogata.

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