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k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

“a) meccatronico/meccatronica d’auto;”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), è riconosciuto come requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per la stessa attività e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.”

(3) L’articolo 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 27 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini;
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio.

2. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del presente capo si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“1. Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti professioni:

  1. elettrotecnico/elettrotecnica;
  2. elettromeccanico/elettromeccanica;
  3. elettronico impiantista/elettronica impiantista;
  4. tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;
  5. installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari;
  6. tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;
  7. tecnico frigorista/tecnica frigorista;
  8. tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;
  9. installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;
  10. fumista;
  11. spazzacamino;
  12. risanatore di camini/risanatrice di camini;
  13. altre attività simili che hanno come oggetto l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti di cui all'articolo 27.”

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso, oltre che di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, anche del diploma di controllore fumi.”

(6) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

“h) onicotecnico/onicotecnica."

(7) La rubrica dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

“Art. 32 (Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice, onicotecnico/onicotecnica)"

(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma finale di un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale;
  2. almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare."

(9) Il comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana dell’estetista. L’esercizio dell’attività di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41. L’esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti professionali.”

(10) Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è riconosciuto quale requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per gelatiere e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.”

(11) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, la parola: “Frischbrot” è sostituita dalle parole: “frischem Brot”.

(12) Il comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“4. La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale.”

(13) Il comma 6 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“6. Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una data attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine. Lo stesso vale per le abilitazioni all’esercizio in proprio dell’attività concesse dalle competenti autorità nelle altre regioni italiane.”

(14) Dopo il comma 7 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10 e 11:

“8. L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro delle imprese all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico e coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 – recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché ai sensi dell’articolo 5 del decreto- legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

9. Nel caso in cui norme dell’Unione europea o statali dispongano che per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzo di certe materie prime o materiali siano necessari particolari requisiti oppure specifici standard, a tali disposizioni può essere data attuazione con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel Registro delle imprese ad esercitare la funzione di direttore tecnico ai sensi degli articoli 87 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

11. Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV, sono in possesso del diploma di maestro artigiano, nelle professioni del settore edilizia e installazione, che vanno stabilite con delibera della Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle certificazioni sul rendimento energetico nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia."

(15) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“e) violi le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27.”

(16) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“g) chiunque eserciti le attività di cui al titolo II in modo ambulante o senza avere a disposizione locali idonei ai sensi di legge.”

(17) L'alinea del comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

“3. Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:”

(18) Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

“d) le imprese che non garantiscono la presenza di un responsabile tecnico o una responsabile tecnica.”

(19) Il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“6. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono una professione di cui al titolo II e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.”

(20) Dopo il comma 14 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 15 e 16:

“15. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto".

16. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "onicotecnico/onicotecnica".”

(21) I commi 5 e 6 dell’articolo 32, il comma 2 dell’articolo 39 e il comma 12 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono abrogati.

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