(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’Art. 11 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:
“L’attuazione dei citati provvedimenti garantisce nel triennio 2012-2014 un risparmio cumulativo della spesa in ambito sanitario provinciale, di parte corrente e per investimenti, di complessivi 50 milioni di euro rispetto agli stanziamenti 2011. Almeno la metà di detti risparmi deve essere ottenuta entro il 2013.”