(1) Dopo l’Art. 1/bis della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/ter (Compensi orari)
1. I compensi orari del personale di cui all’articolo 1 e all’articolo 1/bis sono determinati ed aggiornati dalla Giunta provinciale.”