(1) Il comma 1 dell’articolo 31/bis della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, sono istituiti i seguenti registri:
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
„5. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate all’Osservatorio epidemiologico provinciale, il quale le svolge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in conformità alle norme vigenti.”