(1) Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“24/bis (Promozione della ricerca e della formazione in sanità)
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del Servizio sanitario provinciale, l’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano può partecipare, tramite convenzioni e previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, a progetti volti ad accrescere le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti nell’azienda sanitaria.”