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j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14/bis (Piano strategico di sviluppo comunale o intercomunale)

1. Su iniziativa dei comuni interessati possono essere elaborati piani strategici volti a definire lo sviluppo di un comune ovvero di un ambito intercomunale omogeneo al fine di coordinare le politiche territoriali, paesaggistiche e infrastrutturali di comuni che intendono perseguire comuni linee di sviluppo a medio e lungo termine. L’elaborazione di questi piani avviene in un processo di copianificazione, garantendo la partecipazione di popolazione, enti e associazioni locali. Per l'approvazione si applica la procedura prevista per il piano urbanistico comunale, ad eccezione della notifica ai proprietari nonché della richiesta del parere dell’autorità militare di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 19. Ogni comune delibera per quanto di propria competenza. Per le varianti si applica la procedura prevista per l’approvazione, compresa la partecipazione di tutti i comuni interessati.

2. Le rielaborazioni o le varianti dei piani urbanistici comunali dei territori coinvolti devono rispettare gli obiettivi del piano strategico. Il piano strategico non produce effetti vincolanti per i proprietari dei terreni.”

(2) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita:

“g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale, se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche.”

(3) L’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale)

1. Il progetto di piano urbanistico comunale è adottato dalla giunta comunale previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate.

2. La delibera assieme al progetto di piano urbanistico comunale, al rapporto ambientale e alle eventuali convenzioni di cui agli articoli 17 e 40/bis è pubblicata nella rete civica della Provincia ed all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi. Contestualmente all’atto della pubblicazione il sindaco trasmette tutti i documenti menzionati alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Durante la pubblicazione della delibera la stessa ed i relativi atti restano depositati nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all’albo del comune chiunque può prendere visione della documentazione e presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.

3. Il sindaco deve comunicare la nuova destinazione d’uso ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari devono avvenire tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Dal ricevimento della comunicazione il proprietario può, entro il termine di 15 giorni, presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.

4. Il progetto di piano urbanistico comunale per i comuni elencati nell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al comma 2 dell'articolo 22 citato. Il comune inoltra il parere immediatamente alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 2 e 3, il sindaco trasmette immediatamente le osservazioni e le proposte pervenute, comprese quelle dei proprietari di cui al comma 3, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

6. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio delibera sul progetto di piano entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione. Il parere della Commissione viene comunicato immediatamente al comune. Qualora risultasse mancante della documentazione, questa deve essere richiesta entro 15 giorni dal ricevimento del progetto di piano.

7. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione il consiglio comunale, nei limiti della proposta presentata e tenuto conto della decisione della Commissione delibera sul progetto di piano e sulle osservazioni e proposte presentate. Le decisioni prese in deroga al parere della Commissione devono essere motivate. Il sindaco trasmette immediatamente la delibera consiliare e tutta la documentazione alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

8. La Giunta provinciale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Essa può apportare le varianti necessarie per assicurare:

  1. il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;
  2. la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;
  3. la tutela del paesaggio, dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme.

9. La decisione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

10. Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.”

(4) L’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Varianti al piano urbanistico comunale)

1. Per le varianti al piano urbanistico comunale si applica la procedura prevista dall’articolo 19.

2. La Giunta provinciale può di propria iniziativa apportare le varianti al piano urbanistico di cui all’articolo 19, comma 8, secondo la procedura di cui all’articolo 12.

3. Nell’arco di un biennio non possono essere avviati più di tre procedimenti di variante al piano urbanistico. Nei tre mesi prima del rinnovo del consiglio comunale non possono essere avviate varianti al piano urbanistico. Le predette limitazioni non si applicano agli adeguamenti obbligatori ai sensi della presente legge o in seguito ai piani di competenza della Giunta provinciale nonché alle modifiche dei piani urbanistici riguardanti attrezzature pubbliche.

4. Non richiede la procedura di variante al piano la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o negli altri elaborati del piano. Gli atti di rettifica sono deliberati dal consiglio comunale e trasmessi alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, che apporta la correzione ai documenti e pubblica il provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione."

(5) Il comma 3 dell’articolo 22/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'articolo 19. La funzione della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato ed un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ufficio Geologia e prove materiali ed Ufficio Protezione civile.”

(6) Alla fine del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per nuova cubatura ai sensi del comma 1 si intende la cubatura realizzabile complessivamente sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ovvero secondo il piano di attuazione, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente con la destinazione d'uso di cui all'articolo 75, comma 2, lettere d) ed e).

(7) Alla fine della lettera c) del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “tale disciplina si applica solo se negli ultimi cinque anni non è stata approvata ovvero realizzata alcuna nuova cubatura sul medesimo lotto o comparto edificatorio;”

(8) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) edifici o parti di essi esistenti in una zona residenziale e che non sono stati ampliati in applicazione delle relative disposizioni possono essere trasformati interamente o parzialmente, purché almeno il 60 per cento della cubatura trasformata venga utilizzata per abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79, salvo le eccezioni di cui all'articolo 27, comma 3.”

(9) L’ultimo periodo della lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Scaduto il vincolo, il consiglio comunale può autorizzare la modifica della destinazione d'uso della cubatura ampliata in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79. La Giunta provinciale emana le relative direttive;”

(10) Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Scaduto il vincolo, la Giunta provinciale può autorizzare, su richiesta del consiglio comunale, la modifica della destinazione d’uso in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 anche per la cubatura ampliata, nel limite massimo di 2.000 metri cubi. L'edificio deve, però, essere situato ad una distanza non superiore a 300 metri dal prossimo centro edificato e la superficie coperta esistente non deve in nessun caso essere ampliata oltre il 30 per cento.”

(11) Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) esercizi pubblici ricettivi con non più di 20 posti letto, registrati alla data dell’entrata in vigore della presente lettera, possono essere trasformati in appartamenti convenzionati oppure in appartamenti che sono utilizzati per l’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie oppure per l’agriturismo. Cessata l’attività tale cubatura deve essere trasformata in appartamenti convenzionati, senza che venga rimborsato il contributo sul costo di costruzione.”

(12) Dopo l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Le aree non edificate, che non siano necessarie per la gestione dell’esercizio, possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.”

(13) Il comma 1/bis dell’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis. Il consiglio comunale ovvero la giunta comunale nei comuni con più di 10.000 abitanti può prescrivere, sulla base di una proposta di edificazione volta alla riqualificazione urbanistica e sentita la commissione edilizia comunale, la redazione di un piano di attuazione per parti di zone edificabili con un’estensione fino a 5.000 metri quadrati. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio cura la evidenziazione nel piano urbanistico comunale.”

(14) L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32 (Approvazione dei piani di attuazione e dei piani di recupero)

1. La proposta del piano di attuazione o del piano di recupero, di seguito denominati piano, è approvata dalla giunta comunale sentita la commissione edilizia comunale. Il presidente della commissione edilizia comunale può richiedere un parere della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Nel caso di piano di recupero o se il piano di attuazione riguarda immobili soggetti a tutela dei beni culturali deve essere richiesto il parere della Ripartizione provinciale Beni culturali.

2. Se il piano, nei casi previsti dalla legge, è redatto dai privati proprietari, la proposta di piano deve essere trattata dalla giunta comunale entro 60 giorni dalla sua presentazione al comune.

3. Il sindaco provvede entro 15 giorni dalla deliberazione della giunta comunale che il piano venga depositato per essere esposto al pubblico per la durata di 20 giorni. Del deposito è data notizia nella rete civica della Provincia. Entro tale termine chiunque può prendere visione del piano e chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti può presentare osservazioni al comune.

4. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di deposito del piano il consiglio comunale, ovvero la giunta comunale se si tratta di comuni con più di 10.000 abitanti, decide sul piano e sulle osservazioni presentate. Il piano è approvato con le modifiche necessarie per assicurare al meglio l’utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Inoltre anche il confine della zona può essere adeguato alla situazione reale.

5. L’approvazione del piano di recupero equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità di tutte le misure in esso previste.

6. Il comune pubblica il provvedimento definitivo per estratto nella rete civica della Provincia. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

7. I comuni possono avviare contemporaneamente le procedure di approvazione del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione oppure del piano di recupero.”

(15) L’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 34 (Approvazione e modifica dei piani di attuazione per zone di competenza della Provincia)

1. La proposta di piano di attuazione approvata dalla Giunta provinciale per le zone di competenza della Provincia è esposta al pubblico presso il comune interessato e presso l’amministrazione provinciale per la durata di 30 giorni, previo avviso pubblicato nella rete civica della Provincia. Entro tale termine chiunque può prendere visione del piano e chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti può presentare osservazioni al comune.

2. Entro il termine perentorio di 40 giorni dalla scadenza del termine di deposito il sindaco trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio le osservazioni pervenute ed il parere del consiglio comunale con le eventuali controdeduzioni.

3. La Giunta provinciale approva il piano, sentita la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, e può contestualmente introdurre le modifiche necessarie per assicurare al meglio l’utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

4. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio pubblica il provvedimento definitivo per estratto nella rete civica della Provincia. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.”

(16) L’articolo 34/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 34/bis (Modifiche al piano di attuazione e al piano di recupero)

1. Per le modifiche al piano si applica la procedura di cui all’articolo 32. In deroga al comma 4 dell’articolo 32 la decisione sul piano spetta sempre alla giunta comunale.”

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ActionActionArt. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
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