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j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 23 (Norme transitorie)

(1) Le procedure per l’approvazione o la modifica del piano urbanistico comunale o del piano di attuazione o di recupero o del Piano paesaggistico, che al momento della pubblicazione della presente legge sono già avviate con la prima delibera di adozione, sono concluse secondo le disposizioni previgenti. Per tali procedure le funzioni spettanti alla Commissione urbanistica provinciale e alla Prima Commissione per la tutela del paesaggio a partire dall’entrata in vigore di questa legge sono esercitate dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e dalla commissione prevista da questa legge per la trasformazione della destinazione da bosco in verde agricolo, prato o pascolo alberato o verde alpino in un’altra delle citate destinazioni.

(2) Le domande di cui al comma 13/bis dell’Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, presentate prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, possono essere autorizzate in deroga alla limitazione introdotta circa l’ambito territoriale.

(3) La densità edilizia minima di 1,30 metri cubi per metro quadrato e il coefficiente di utilizzo minimo di 0,8 stabiliti per le zone residenziali nel caso di zone residenziali di completamento trovano applicazione soltanto per le nuove zone residenziali di completamento, individuate dopo la pubblicazione della presente legge.

(4) Per le convenzioni urbanistiche già approvate dai consigli comunali alla data della pubblicazione della presente legge si applicano le disposizioni fino a tale data vigenti.

(5) Gli articoli dal 46 al 51 e l’articolo 51/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione per gli insediamenti nelle zone produttive già così destinate e per i quali prima dell’entrata in vigore della presente legge è già stato richiesto l'esproprio. In questi casi gli obblighi di cui all’articolo 49/ter nonché le condizioni di utilizzo di cui all’articolo 51 della stessa legge non devono trovare applicazione, se essi vengono disciplinati ai sensi dell’articolo 47 della stessa legge.

(6) PERTutte le assegnazioni disposte, previo esproprio, dagli enti competenti per le zone produttive prima dell’entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, restano validi gli obblighi assunti con la convenzione, l’atto unilaterale d’obbligo o con i contratti conclusi ai sensi della procedura contrattuale, di cui all’abrogato articolo 51, per tutto il tempo rispettivamente previsto.

(7) Qualora per l’impresa non sia prevista una disciplina più favorevole, entro 20 anni dall’assegnazione trovano applicazione le seguenti disposizioni: se l’immobile assegnato o gli edifici ivi realizzati vengono ceduti in tutto o in parte, se sugli stessi vengono costituiti diritti reali o vengono cedute quote, partecipazioni o azioni in misura superiore al 50 per cento, l'assegnatario deve pagare all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell’effettuazione del negozio giuridico ed il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante. Detto importo è rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano e ridotto in proporzione al periodo rimanente di validità degli obblighi assunti. Per le assegnazioni senza previo esproprio si prescinde comunque dall’applicazione di qualsiasi sanzione. Qualora vi sia l'interesse pubblico, l'ente competente può prescindere dalla revoca dell'assegnazione.

(8) L’ente competente per le zone per insediamenti produttivi può, su domanda, annullare con provvedimento motivato gli obblighi assunti per le assegnazioni di cui al comma 6, qualora l’acquirente o l’avente causa subentri nell’assegnazione con l’assunzione dei relativi obblighi e vincoli.

(9) Le disposizioni di cui all’articolo 35/quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, così come sostituito dall’articolo 12, comma 1, della presente legge, in merito agli obblighi connessi alla concessione dei contributi si applicano, qualora più favorevoli per il beneficiario, anche alle agevolazioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(10) Limitatamente all’acquisto di aree per insediamenti produttivi destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di bioenergie tramite l’utilizzo di residui dell’agricoltura e selvicoltura nonché della zootecnia locale possono essere ammesse a contributo anche domande presentate ai sensi dell’articolo 35/quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

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