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j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Le lettere f) e g) del comma 1 dell’Art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite:

„f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste, scelto da una terna di nominativi, proposta dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale;

g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale.“

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Il tecnico comunale funge da relatore della commissione edilizia comunale.“

(3) I commi 8 e 9 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“8. Il componente di cui alla lettera c) del comma 1 deve presenziare alla seduta della commissione edilizia comunale e verificare prima della seduta la conformità di ogni progetto alle finalità e alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio e sviluppo del territorio.

9. L’esito della verifica deve essere riportato nel parere della commissione edilizia comunale.”

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 123 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. In considerazione della particolare destinazione d'uso degli edifici può essere derogato al numero di parcheggi di cui al comma 1. Nel Piano della viabilità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), oppure in un programma comunale della mobilità il comune può stabilire specifici standard per posteggi considerando l'offerta di infrastrutture, servizi di mobilità e gli utilizzi previsti nell'area di pianificazione, anche limitando in ambiti circoscritti la realizzazione di posti macchina o prescrivendo parcheggi collettivi con l'obbligo delle prestazioni sostitutive ai sensi del comma 2.

4. Gli edifici residenziali con più di cinque abitazioni devono essere dotati di parcheggi per biciclette in numero adeguato.”

(5) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “Per adeguare gli edifici esistenti il giorno 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui all’articolo 123, possono essere realizzati nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. La concessione edilizia è rilasciata previo un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario, a spese del concessionario, il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare.”

(6) Nel comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo:

“3. Qualora venga realizzata una nuova abitazione, per tale abitazione deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo ai sensi dell’articolo 79.”

(7) Alla fine del comma 7/bis dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le aree non edificate che non siano necessarie per la gestione dell’esercizio possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.”

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