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m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 171)
Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti

1)
Pubblicato nel B.U. 2 luglio 2013, n. 27.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa rifiuti in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 2 (Tariffa rifiuti)

(1) I comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno all'Ufficio provinciale gestione rifiuti.

(2) Nelle zone di cui all'articolo 8, comma 1, ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa può essere ridotta in proporzione alla minore ricorrenza della raccolta e alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

(3) Nel regolamento sulla tariffa rifiuti sono stabilite tariffe giornaliere per lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti da persone che, con o senza autorizzazione, occupano temporaneamente aree o locali pubblici o adibiti ad uso pubblico. La tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base della quantità conferita.

(4) Secondo il principio comunitario chi inquina paga i comuni garantiscono una misurazione quantitativa dei rifiuti residui distinguendo tra categoria utenze domestiche e altre utenze. Salvo quanto contenuto nelle presenti disposizioni la divisione dei costi ai soggetti di cui all’articolo 33 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, viene stabilita dal comune.

Art. 3 (Costi da computare nella tariffa)

(1) La tariffa comprende i seguenti costi diretti e indiretti:

  1. costi della pulizia strade;
  2. costi sostenuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale;
  3. spese di ammortamento e spese d'uso del capitale;
  4. l'importo di cui all'articolo 35 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
  5. costi di gestione relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;
  6. costi di gestione relativi ai materiali riciclabili: costi di raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni singolo tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita del materiale e del combustibile da rifiuti (CDR), i costi per la raccolta di imballaggi coperti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nonché i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a carico dei produttori e degli utilizzatori;
  7. costi di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti per il personale e costi di recupero e smaltimento;
  8. costi per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani pericolosi e altre tipologie di rifiuti urbani.

(2) I costi della pulizia strade, se non documentati come singola voce di bilancio, sono documentati attraverso una elencazione dettagliata. In assenza di questa documentazione va computato come costo della pulizia strade il dieci per cento dei costi complessivi del servizio viabilità, circolazione strade e servizi connessi, ad esclusione del servizio sgombero neve, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 gennaio 2000, n. 1/L.

(3) Il gettito della tariffa rifiuti non può superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere compensate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa.

Art. 4 (Calcolo della tariffa)

(1) I costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti sono suddivisi tra le categorie utenze domestiche e altre utenze.

(2)La tariffa rifiuti è composta dalle seguenti voci:

  1. tariffa di allacciamento (facoltativa);
  2. tariffa base;
  3. tariffa commisurata alla quantità, la quale, ove prescritto, è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
  4. eventuale tariffa per servizi speciali. 2)

(3) La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e altri costi fissi sono coperti dalla tariffa base.

(4) Per la categoria utenze domestiche la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa. La tariffa a persona è differenziata a seconda della dimensione della famiglia, al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

(5) La tariffa base per la categoria altre utenze è calcolata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

  1. quantità dei rifiuti residui dell'anno precedente;
  2. grado di utilizzo del servizio;
  3. dimensione del contenitore assegnato;
  4. superficie occupata.

(6) Nel caso in cui per la determinazione della tariffa base venga preso come riferimento il criterio di cui al comma 5 lettera d), sono previste riduzioni o esenzioni in funzione della quantità di rifiuti urbani effettivamente prodotti sulla superficie occupata.

(7) Il quantitativo minimo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona e anno.

(8)Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadri interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione; fanno eccezione i casi in cui si dimostri la reale consistenza del nucleo familiare tramite certificato o autocertificazione dello stato di famiglia. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla metà del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 7. 3)

(9) Per la categoria altre utenze il regolamento sulla tariffa rifiuti può prevedere altresì un quantitativo minimo di svuotamento.

(10) I costi per la raccolta, il recupero o lo smaltimento di particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato.

(11) Le modalità e scadenze di riscossione e di conguaglio della tariffa sono fissate direttamente dal comune.

2)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 novembre 2014, n. 30.
3)
L'art. 4, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 novembre 2014, n. 30.

Art. 5 (Esenzioni dalla tariffa e riduzioni)

(1) Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi di particolare rilevanza sociale.

(2) Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2 comma 2, non possono essere poste a carico delle altre categorie soggette a tariffa.

Art. 6 (Denuncia)

(1) I soggetti obbligati al pagamento della tariffa denunciano al comune competente, entro 60 giorni, l'inizio e la cessazione dell'utilizzo di locali o di aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, nonché ogni altro fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa.

(2) La denuncia reca i seguenti dati:

  1. data del fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa;
  2. codice fiscale e generalità del soggetto obbligato al pagamento e del suo eventuale rappresentante legale;
  3. abitazione principale o sede principale, qualora si tratti di abitazioni o sedi secondarie;
  4. attività, scopo sociale o finalità istituzionali nel caso di persone giuridiche, imprese, associazioni o istituzioni di qualsiasi specie.

Art. 7 (Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento)

(1) L'obbligo di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.

(2) Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa è stata pagata dall'utente successivo.

Art. 8 (Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria)

(1) Chi occupa oppure conduce locali o aree adibiti a qualsiasi uso, che si trovino al di fuori di zone di raccolta obbligatorie, conferisce i rifiuti al più vicino punto di raccolta.

Art. 9 (Città comuni)

(1) I comuni con più di 50.000 abitanti possono attribuire in deroga all’articolo 4 commi 4, 7 e 8, la tariffa base e la tariffa commisurata alla quantità alla categoria utenze domestiche e altre utenze a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

  1. a) Tariffa base per la categoria utenze domestiche:
    La determinazione avviene in funzione del numero delle persone che sulla base dei dati anagrafici occupano l’unità abitativa. La tariffa base è differenziata in funzione della dimensione della famiglia al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.
  2. Tariffa base per la categoria altre utenze:
    La determinazione avviene ai sensi dell’articolo 4 comma 5.
  3. Tariffa commisurata alla quantità:
    Deve essere applicato un sistema che garantisca la misurazione della quantità dei rifiuti almeno per singola particella edificale. La determinazione della tariffa è in funzione delle dimensioni del volume o peso assegnato. Per la categoria utenze domestiche il volume o peso devono essere tali da garantire una capacità pari almeno al 50% della quantità dei rifiuti residui che in media nell’anno precedente è stata prodotta per persona all’interno del comune. In ogni caso il volume o peso assegnato non possono essere inferiori a 180 litri pari a 30 chilogrammi a persona e anno.
  4. Tariffa per le seconde abitazioni:
    Per le seconde abitazioni la tariffa viene determinata sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa.

Art. 10 (Disposizione transitoria e finale)

(1) I comuni devono adeguare la propria tariffa rifiuti alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

(2) Il decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2007, n. 5, “disposizioni sulla tariffa rifiuti” è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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