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m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 171)
Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 luglio 2013, n. 27.

Art. 9 (Città comuni)

(1) I comuni con più di 50.000 abitanti possono attribuire in deroga all’articolo 4 commi 4, 7 e 8, la tariffa base e la tariffa commisurata alla quantità alla categoria utenze domestiche e altre utenze a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

  1. a) Tariffa base per la categoria utenze domestiche:
    La determinazione avviene in funzione del numero delle persone che sulla base dei dati anagrafici occupano l’unità abitativa. La tariffa base è differenziata in funzione della dimensione della famiglia al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.
  2. Tariffa base per la categoria altre utenze:
    La determinazione avviene ai sensi dell’articolo 4 comma 5.
  3. Tariffa commisurata alla quantità:
    Deve essere applicato un sistema che garantisca la misurazione della quantità dei rifiuti almeno per singola particella edificale. La determinazione della tariffa è in funzione delle dimensioni del volume o peso assegnato. Per la categoria utenze domestiche il volume o peso devono essere tali da garantire una capacità pari almeno al 50% della quantità dei rifiuti residui che in media nell’anno precedente è stata prodotta per persona all’interno del comune. In ogni caso il volume o peso assegnato non possono essere inferiori a 180 litri pari a 30 chilogrammi a persona e anno.
  4. Tariffa per le seconde abitazioni:
    Per le seconde abitazioni la tariffa viene determinata sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa.
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ActionActionArt. 2 (Tariffa rifiuti)
ActionActionArt. 3 (Costi da computare nella tariffa)
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