(1) L'obbligo di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.
(2) Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa è stata pagata dall'utente successivo.