(1) Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi di particolare rilevanza sociale.
(2) Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2 comma 2, non possono essere poste a carico delle altre categorie soggette a tariffa.