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m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 171)
Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 luglio 2013, n. 27.

Art. 4 (Calcolo della tariffa)

(1) I costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti sono suddivisi tra le categorie utenze domestiche e altre utenze.

(2)La tariffa rifiuti è composta dalle seguenti voci:

  1. tariffa di allacciamento (facoltativa);
  2. tariffa base;
  3. tariffa commisurata alla quantità, la quale, ove prescritto, è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
  4. eventuale tariffa per servizi speciali. 2)

(3) La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e altri costi fissi sono coperti dalla tariffa base.

(4) Per la categoria utenze domestiche la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa. La tariffa a persona è differenziata a seconda della dimensione della famiglia, al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

(5) La tariffa base per la categoria altre utenze è calcolata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

  1. quantità dei rifiuti residui dell'anno precedente;
  2. grado di utilizzo del servizio;
  3. dimensione del contenitore assegnato;
  4. superficie occupata.

(6) Nel caso in cui per la determinazione della tariffa base venga preso come riferimento il criterio di cui al comma 5 lettera d), sono previste riduzioni o esenzioni in funzione della quantità di rifiuti urbani effettivamente prodotti sulla superficie occupata.

(7) Il quantitativo minimo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona e anno.

(8)Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadri interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione; fanno eccezione i casi in cui si dimostri la reale consistenza del nucleo familiare tramite certificato o autocertificazione dello stato di famiglia. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla metà del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 7. 3)

(9) Per la categoria altre utenze il regolamento sulla tariffa rifiuti può prevedere altresì un quantitativo minimo di svuotamento.

(10) I costi per la raccolta, il recupero o lo smaltimento di particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato.

(11) Le modalità e scadenze di riscossione e di conguaglio della tariffa sono fissate direttamente dal comune.

2)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 novembre 2014, n. 30.
3)
L'art. 4, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 novembre 2014, n. 30.
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