(1) La procedura di selezione prevede un colloquio e la valutazione del curriculum professionale.
(2) Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie della funzione da ricoprire.
(3) Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze professionali ed all’accertamento delle competenze gestionali, organizzative e direzionali relative all’incarico da svolgere.
(4) Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum la commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o meno del candidato/della candidata all’incarico, redigendo l’elenco delle persone idonee con il punteggio da esse ottenuto.