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h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 131)
Procedure per l'anticipazione della partecipazione tariffaria ai servizi residenziali per anziani

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 5 (Scelta e incarico dell'avvocato)

(1) Il gestore provvede all'incarico dell'avvocato ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni seguenti.

(2) Il gestore può provvedere all'incarico di quegli avvocati che in base ad una convenzione dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano siano iscritti in apposito elenco.

(3) Nella convenzione di cui al comma 2 l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano stabiliscono di comune accordo:

  1. per le prestazioni relative alle diffide, alle verifiche di solvibilità, all'assistenza giuridica ed alla difesa in giudizio il limite massimo degli onorari spettanti all'avvocato;
  2. i presupposti d'accesso degli avvocati, i termini e le modalità di partecipazione nonché la cancellazione dell'iscrizione;
  3. le norme relative al conferimento dell'incarico.

Tale convenzione viene trasmessa all'ordine degli avvocati di Bolzano, la quale cura l'invio agli avvocati iscritti, e pubblicata sui siti internet dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. Con la presentazione delle domande, gli avvocati si assumono, senza riserve, l'obbligo di osservare la convenzione e la disciplina contenuta nel presente regolamento. L'elenco viene predisposto, di comune accordo, dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, pubblicato sui siti internet sopra menzionati e aggiornati periodicamente. Dall'iscrizione nell'elenco nasce nessun obbligo per l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, e i gestori; l'avvocato non acquista il diritto al conferimento di un incarico.

(4) La convenzione ha una durata di 5 anni e può essere sciolta anticipatamente di comune accordo dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

(5) I comuni sono obbligati nei confronti dei gestori ad assumersi nell'ambito e nei limiti massimi della convenzione, stabiliti ai sensi dei comma 3, gli onorari pattuiti con gli avvocati. Qualora dal gestore e dall'avvocato non iscritto nell'elenco vengano concordati onorari che eccedono i limiti massimi della convenzione, le spese eccedenti sono a carico del gestore.

(6) Nel contratto, che il gestore stipulerà con un avvocato non iscritto all'elenco di cui al comma 3, deve essere espressamente previsto che l'avvocato è obbligato all'osservanza del presente regolamento.

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