(1) Qualora dovesse risultare necessario procedere al recupero in via giudiziale nei confronti del debitore, il comune, a norma delle disposizioni dei commi seguenti, anticipa gli importi sospesi al gestore, al fine di garantirne la liquidità. In caso di anticipazione il credito del gestore competente per le azioni giudiziali rimane in essere e non decade nei confronti del debitore.
(2) Presupposto per l'anticipazione a cura del comune, è che il gestore ha trasmesso due diffide al debitore e che gli importi in tutto o in parte non sono stati saldati. Le diffide devono riguardare tutti gli importi, che al momento della rispettiva diffida siano esigibili non prescritti e per i quali il gestore non abbia preso una decisione riguardo il recupero in via giudiziale. Le diffide prevedono un termine di pagamento di 15 giorni dal ricevimento della diffida. La prima diffida deve aver luogo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento stabilito nella richiesta di pagamento di cui all'articolo 3, la seconda entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella prima diffida. La seconda diffida deve avvenire a cura di un avvocato su incarico del gestore, il quale ha facoltà di conferire all'avvocato la procura all'incasso. Il gestore provvede immediatamente alla trasmissione di una copia dell'incarico concernente la seconda diffida, e, per quanto non sia ancora avvenuto, del contratto in essere con l'avvocato al comune. Una copia della diffida e, per quanto non sia ancora avvenuto, delle richieste di pagamento riguardanti il credito sono immediatamente trasmessi al comune a seconda dei casi, dal gestore ovvero dall'avvocato incaricato.
(3) Il comma 2 si applica anche agli importi, che siano esigibili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che il gestore non abbia preso alcuna decisione riguardo il recupero in via giudiziale. Per tali importi contemporaneamente alla prima diffida deve essere realizzata l'interruzione dei termini prescrizionali. In deroga al comma 2 la prima diffida per gli importi di cui al presente comma deve essere trasmessa al debitore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(4) Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della seconda diffida il gestore deve, anche nel caso del rilascio della procura all'incasso, comunicare all'avvocato incaricato ed al comune, se ha avuto luogo un pagamento. In ogni caso i pagamenti effettuati dal debitore anche successivamente a tale scadenza, devono essere comunicati immediatamente a cura del gestore all'avvocato incaricato ed al comune.
(5) Qualora il pagamento della partecipazione tariffaria in tutto o in parte non abbia avuto luogo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della seconda diffida, l'avvocato incaricato trasmette al gestore ed al comune una presa di posizione ed una raccomandazione in ordine ad un modo sensato di procedere. Qualora entro lo stesso termine abbia avuto luogo presso l'avvocato il pagamento dell'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria, l'avvocato ne informa il gestore ed il comune ed effettua il versamento a favore del gestore. Gli interessi di mora e le spese legali per la diffida non pagati vanno messi in conto dal gestore al debitore. In ogni caso, i pagamenti del debitore a favore dell'avvocato, che abbiano luogo a seguito della trasmissione della presa di posizione, vanno comunicati immediatamente al gestore ed al comune e versati al gestore.
(6) A condizione che il comune abbia ricevuto tutti i documenti di cui al comma 2 e, in aggiunta, per gli importi di cui al comma 3 la prova dell'interruzione dei termini prescrizionali, entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione e della raccomandazione dell'avvocato incaricato di cui al comma precedente il comune anticipa gli importi sospesi, gli interessi di mora richiesti con la seconda diffida e le spese legali per la diffida. Qualora manchino i documenti di cui al comma 2 ovvero la prova dell'interruzione dei termini prescrizionali, il comune immediatamente le richiede al gestore e il termine di 30 giorni del presente comma inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento dei documenti richiesti. Il comune non effettua alcun anticipazione, qualora sia stato pagato l'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria, ma non anche gli interessi di mora o le spese legali; in tal caso il gestore richiede al debitore il pagamento degli interessi di mora o delle spese legali.
(7) Per le persone, in riferimento alle quali il comune ha effettuato l'anticipazione ai sensi del comma 6, vengono meno gli obblighi di diffida previsti dal comma 2. Per tali persone il gestore trasmette al comune ed all'avvocato incaricato trimestralmente l'elenco degli importi scaduti della partecipazione tariffaria per i 3 mesi precedenti unitamente alle copie delle richieste di pagamento. Il comune ha l'obbligo di anticipare gli importi scaduti entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco. Tale obbligo non riguarda anche gli interessi di mora.
(8) Il comune informa il gestore e l'avvocato incaricato sulle anticipazioni effettuate ai sensi dei commi 6 e 7.