Articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento)
1. L’ospite è obbligato a corrispondere, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa fattura, la tariffa base intera ovvero la tariffa calcolata sulla base della sua situazione reddituale e patrimoniale, accertata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa base è aumentata di un importo pari all’assegno di cura o all’indennità di accompagnamento direttamente percepiti dall’ospite nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
2. La tariffa viene rideterminata annualmente nel rispetto della vigente normativa provinciale e comunicata all’ospite entro gennaio.
3. L’ospite ed i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria possono presentare domanda di riduzione tariffaria. La domanda deve essere presentata all’ente territorialmente competente, il quale calcola l’importo della tariffa a carico delle singole persone in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
4. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione l’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, corrispondono al gestore la somma di euro _______1 a titolo di cauzione per la prenotazione.
5. La cauzione per la prenotazione è detratta dall’importo della prima fattura. In caso di rinuncia al posto letto, essa verrà rimborsata al più tardi trenta giorni prima del giorno concordato per l’ammissione. Se la rinuncia avviene dopo tale termine, la cauzione verrà rimborsata solo per motivi validi e comprovabili.
6. Sono fatturati sia il giorno dell’accettazione che il giorno della dimissione.
7. I giorni di assenza vengono fatturati secondo le disposizioni della relativa deliberazione della Giunta provinciale.
| 1La cauzione non può superare l’importo corrispondente alla tariffa base calcolata per sette giorni. |
Articolo 2 (Foro competente)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ospite e/o i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria e la residenza per anziani è competente il Foro di Bolzano.
Articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni)
1. L'ospite dichiara di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all’ammontare dell’aliquota ovvero della tariffa base, che viene comunicata annualmente agli ospiti entro il mese di gennaio o dietro semplice richiesta alla segreteria della residenza per anziani.
Articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa)
1. L'ospite e il suo nucleo familiare ristretto, obbligati al pagamento della tariffa ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della residenza per anziani.
2. I componenti dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della residenza per anziani a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dall'ospite e dal suo nucleo familiare ristretto.
(Luogo e data)
L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno
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I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria
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Il direttore/La direttrice della struttura
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. l'ospite ovvero il tutore/curatore/ amministratore di sostegno, nonché i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria dichiarano di aver preso conoscenza dell’articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento), commi 1, 4 e 5, articolo 2 (Foro competente), articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni) e articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente contratto e di approvarli espressamente.
L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno
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I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria
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