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h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 131)
Procedure per l'anticipazione della partecipazione tariffaria ai servizi residenziali per anziani

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 10 (Restituzione degli importi anticipati)

(1) Il gestore assume le spese relative alle procedure giudiziali e di recupero coattivo e degli onorari, restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli Art. 4 e 9 al comune, quando ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi:

  1. il gestore non ha trasmesso al comune copia della procura alla lite e della decisione dell'organo competente sulla proposizione della domanda giudiziale entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 3;
  2. il gestore non ha trasmesso la copia degli atti introduttivi del procedimento di riscossione coattiva entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 4;
  3. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non ha trasmesso al comune una proposta del debitore relativa ad un accordo stragiudiziale;
  4. al comune, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non è stata trasmessa la sentenza unitamente alla presa di posizione dell'avvocato in tempo utile;
  5. al comune, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non è stato trasmesso in tempo utile l'atto di impugnazione del debitore unitamente alla presa di posizione dell'avvocato;
  6. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha conferito la procura alla lite o ha dato avvio al procedimento di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1;
  7. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha approvato un accordo stragiudiziale ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
  8. il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha approvato l'accordo stragiudiziale approvato dal debitore ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
  9. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha effettuato l'estensione della lite ad una pluralità di soggetti, ha proposto una domanda riconvenzionale o una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7 commi 1, 3 e 4;
  10. il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha provveduto all'estensione della lite ad una pluralità di soggetti, alla proposizione di una domanda riconvenzionale o di una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7;
  11. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 2, ha proposto, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero ha avviato il procedimento di esecuzione forzata;
  12. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 2, non ha proposto, in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero non ha avviato il procedimento di esecuzione forzata;
  13. il gestore non ha provveduto all'interruzione dei termini prescrizionali ai sensi dell'articolo 8 comma 2.

(2) Il gestore restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli articoli 4 e 9 al comune qualora si accerti che il gestore abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 3 e che la violazione accertata sia stata la causa del mancato o parziale accoglimento della domanda giudiziale del gestore ovvero dell'accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del debitore. Una violazione ricorre fra l'altro anche quando informazioni, documenti o atti significativi per la vertenza, nonostante la loro disponibilità, non siano stati trasmessi affatto, siano stati trasmessi in maniera incompleta o non in tempo utile ovvero quando siano stati forniti delle informazioni significativi per la vertenza non corrispondenti ai fatti.

(3) Il gestore provvede alle restituzioni previste dai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di restituzione del comune.

(4) Dalla data di trasmissione della richiesta di restituzione a norma del comma 3 vengono a mancare in riferimento al debitore interessato, in deroga agli articoli 4 e 9, gli obblighi del comune di effettuare anticipazioni e di assumere le spese procedurali e gli onorari.

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