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a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)
Regolamento degli esami di fine apprendistato

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 9 (Privatisti/privatiste)

(1) Possono sostenere l’esame anche candidate e candidati privatisti. È considerato privatista chi ha assolto l’obbligo formativo e ha maturato nella relativa professione un’esperienza almeno biennale, in caso di apprendistato triennale, oppure un’esperienza almeno triennale, in caso di apprendistato quadriennale. Le persone che hanno interrotto anzitempo l’apprendistato in una professione e sono in grado di dimostrare il possesso della necessaria esperienza professionale, possono essere ammesse all’esame come privatiste per quella professione non prima di un anno dall’interruzione dell’apprendistato.

(2) Il direttore/La direttrice competente ha la facoltà di esonare in tutto o in parte il candidato/la candidata dall’obbligo di documentare il periodo minimo di pratica professionale, se quest’ultimo/ultima esibisce degli attestati che certificano l’acquisizione di competenze professionali specifiche in quella data professione che legittimano l’ammissione all’esame. Al posto dell’esperienza professionale si può far valere il possesso di una qualifica o un diploma professionale in una professione affine.

(3) Per essere ammessi all’esame le candidate e i candidati privatisti devono sostenere un esame nelle materie teoriche previste per l’ultima classe della scuola professionale. Il direttore/La direttice competente, su domanda del candidato/della candidata privatista, può disporre l’esonero parziale o totale dello stesso/della stessa dall’esame di ammissione, se in possesso di una relativa qualifica.

(4) Le candidate e i candidati privatisti devono presentare domanda di ammissione all’esame almeno 60 giorni prima della data d’inizio dell’esame alla direzione della scuola professionale competente. Nella domanda essi devono indicare i dati di cui all’articolo 2, comma 7, e attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1.

(5) Il direttore/La direttrice decide sull’ammissione del candidato/della candidata sulla base della documentazione prodotta.

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