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n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 3 (Compiti finalizzati al sostegno della famiglia)

(1) Le finalità indicate all’articolo 1 sono realizzate attraverso un sistema integrato e coordinato di interventi. Sono interventi a favore della famiglia quelli volti a migliorare la qualità di vita e il benessere della famiglia nel suo insieme e ad alleviare il carico familiare.

(2) Provincia, comuni, comunità comprensoriali, imprese, parti sociali e rappresentanti degli interessi delle famiglie lavorano in stretta sinergia nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure a sostegno della famiglia. Le famiglie sono coinvolte attivamente.

(3) La Provincia ha i seguenti compiti:

  1. programma e coordina gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello provinciale;
  2. attiva interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia;
  3. stabilisce gli indicatori necessari alla definizione di conciliabilità fra famiglia e lavoro e al controllo delle relative misure;
  4. crea incentivi per migliorare le azioni a sostegno della famiglia;
  5. sostiene le iniziative a favore della famiglia, così come l’attività di enti pubblici e privati senza fini di lucro, iniziative di genitori, reti e gruppi di auto mutuo aiuto;
  6. monitora e valuta le misure in atto a livello provinciale e promuove la ricerca sulla famiglia.

(4) I comuni e le comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:

  1. promuovono a livello locale il benessere delle famiglie, operano in stretta sinergia a livello trasversale, condividono competenze in rete e si confrontano a cadenze regolari;
  2. rappresentano a livello locale il primo punto di riferimento per famiglie e istituzioni;
  3. attuano interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia a livello locale;
  4. coordinano gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello locale e promuovono la collaborazione fra attori locali che operano con le famiglie e a favore delle stesse;
  5. mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di iniziative a sostegno della famiglia;
  6. incentivano le iniziative a sostegno della famiglia;
  7. in fase di pianificazione e attuazione di misure a favore della famiglia si confrontano e stabiliscono d’intesa quali di queste si prestano in modo ottimale ad essere realizzate a livello sovracomunale;
  8. assumono gli ulteriori compiti e funzioni loro esplicitamente attribuiti dalla presente legge o da altre disposizioni normative.

(5) Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni comune e ogni comunità comprensoriale nomina fra i membri della propria giunta un/una referente per il settore famiglia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
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ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActionPRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
ActionActionMISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
ActionActionArt. 3 (Compiti finalizzati al sostegno della famiglia)
ActionActionArt. 4 (Lavoro di rete nel settore famiglia)
ActionActionArt. 5 (Politiche dei tempi)  
ActionActionArt. 6 (Spazi abitativi e ambienti di vita per famiglie)
ActionActionArt. 7 (Sostegno preventivo alla famiglia)
ActionActionArt. 8 (Conciliabilità fra famiglia e lavoro)  
ActionActionArt. 9 (Sostegno finanziario alle famiglie)                 
ActionActionArt. 10 (Servizi di assistenza e di accompagnamento)         
ActionActionCOORDINAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
ActionActionASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA
ActionActionDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ActionActionDISPOSIZIONI FINANZIARIE
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
ActionActionp) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
ActionActionq) Legge provinciale 16 gennaio 2023, n. 2
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
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