(1) La Provincia contribuisce al sostegno delle famiglie e alla compensazione degli oneri familiari, sia tramite prestazioni economiche in forma diretta sia garantendo e promuovendo le opportune agevolazioni. Queste misure includono sia le prestazioni direttamente previste dalla presente legge, che le prestazioni previste da altre leggi di settore, come ad esempio misure per il diritto allo studio, trasporti pubblici, edilizia abitativa, politiche sociali e sanitarie e parimenti volte al sostegno della famiglia.
(2) Allo scopo la Provincia adotta le seguenti misure: