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n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 21 (Disposizioni finanziarie)        delibera sentenza

(1) Le misure previste dalla presente legge sono finanziate sia attraverso norme provinciali specifiche sia attraverso il fondo per le politiche della famiglia, istituito come unità previsionale di base nel bilancio provinciale.

(2)  Per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Art. 15, comma 3, e dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. La Giunta provinciale fissa i relativi criteri e modalità.

(3)  Per l’attuazione degli obiettivi della presente legge la Provincia può concedere contributi per l’attività e gli investimenti a organizzazioni pubbliche e organizzazioni private senza scopo di lucro. Può inoltre proporre o attuare in forma diretta servizi, iniziative e programmi.

(4) I criteri per l’erogazione di contributi, qualora non siano già regolamentati da altre leggi provinciali, sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Beni immobili e arredi agevolati sono soggetti a vincolo di destinazione. La durata e le modalità di costituzione del vincolo nonché le modalità di restituzione del contributo in caso di alienazione o modifica della destinazione d’uso sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 2.000.000,00 di euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 09105, 09120, 09140, 09205, 09210 e 19115 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, all’articolo 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, e all’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, abrogati con l’articolo 20 della presente legge. 33)

(6) L’agenzia per la famiglia istituita con articolo 11 della presente legge opera nel quadro dell’attuale dotazione dell’organico dell’amministrazione provinciale.

(7) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeDelibera 28 dicembre 2021, n. 1132 - Modifiche ai criteri per la concessione di contributi per attività di formazione per la famiglia
massimeDelibera 30 giugno 2020, n. 468 - COVID-19 – Misure nel settore famiglia – Proroga termini
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massimeDelibera 5 giugno 2018, n. 531 - Criteri per la concessione di contributi per l'attività per la formazione per la famiglia ai sensi della LP n. 8/2013 - Revoca della deliberazione n. 482 del 02/05/2017 (modificata con delibera n. 1237 del 27.11.2018, delibera n. 11 del 14.01.2020, delibera n. 1132 del 28.12.2021 e delibera n. 218 del 14.03.2023) (vedi anche delibera n. 1150 del 13.11.2018, delibera n. 378 del 26.05.2020, delibera n. 468 del 30.06.2020 e delibera n. 1132 del 28.12.2021)
33)
L'art. 21, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
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