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n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 19 (Istituzione del fondo per i servizi socio-educativi per la prima infanzia)

(1). È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l’assistenza ai bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all’articolo 15, nonché presso le e gli assistenti domiciliari all’infanzia, che non sono coperte dalle quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata, oppure enti privati senza scopo di lucro. I criteri di concessione di tali contributi sono definiti, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, con provvedimento della Giunta provinciale. 27)

(2) Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:)

  1. una quota annua a carico della Provincia;
  2. una quota annua a carico dei comuni.

(3)28)

(4)La Provincia e i comuni sostengono le spese in parti uguali sulla base di un importo orario definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni. 29)

(5)  La Provincia contribuisce altresì con un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammessa a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della Provincia e dei comuni, di cui al comma 4. 30)

(5/bis) I comuni possono contribuire altresì con un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo del servizio di microstruttura non ammessa a contributo. L’ulteriore compartecipazione dei comuni non può superare in ogni caso un terzo dell’importo orario di cui al comma 4. 31)

(6)28)

27)
L'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
28)
L'art. 19, commi 3 e 6, sono stati abrogati dall'art. 2, comma 8, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
29)
L'art. 19, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
30)
L'art. 19, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
31)
L'art. 19, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 41, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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