(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, e l'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, ferme restando le spese e le procedure disposte in base agli stessi, sono abrogati con pari data.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.