(1) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2013.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
(3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.