(1) Per il conseguimento del certificato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), la persona interessata deve frequentare un percorso formativo obbligatorio della durata minima di 150 ore e superare uno specifico esame di certificazione. Nell’ambito del percorso formativo vengono sviluppate le competenze definite nella qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche”.
(2) Il percorso formativo è organizzato dalla Scuola professionale Laimburg e dalla Scuola professionale provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio in lingua italiana, in collaborazione con il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e l’Agenzia Demanio provinciale.
(3) L’esame di certificazione è svolto da una commissione nominata secondo i criteri vigenti in materia di certificazione delle competenze. L’esame di certificazione consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio tecnico. 22)