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l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 61)
Coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.
2)
Il titolo è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 5 (Requisiti per la coltivazione di piante officinali e per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e alimurgiche) 16)

(1)  Chi intende coltivare piante officinali ai fini della prima lavorazione e della commercializzazione  e chi intende raccogliere piante selvatiche, in particolare officinali ed alimurgiche, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 17)

  1. laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o in scienze naturali oppure laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;
  2. diploma abilitante all’esercizio della professione di erborista;
  3. certificato attestante la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche” ai sensi del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. 18)

(2)  Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, raccogliere, lavorare e vendere nonché il periodo di raccolta delle singole piante. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’attività indicata nella comunicazione, il predetto Centro può impartire eventuali prescrizioni. 19)

(3)  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla raccolta - svolta a fini commerciali come frutta fresca - di piccoli frutti selvatici quali more, mirtilli rossi, mirtilli neri, lamponi, fragole e bacche di sambuco ed altri. 20)

(4)  Se la coltivazione di piante officinali ai fini della prima lavorazione e della commercializzazione  nonché la raccolta di piante selvatiche avviene nell’ambito di un’impresa agricola, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere soddisfatti anche dai familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell’articolo 230/bis del codice civile. 21)

16)
La rubrica dell'art. 5 è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20, e dall'art. 5, comma 1, lettera i) del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
17)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettere a)  e i), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
18)
La lettera c) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
19)
Il testo tedesco dell'art. 5, comma 2, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera g), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
20)
Il testo tedesco dell'art. 5, comma 3, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 8.
21)
L'art. 5, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 agosto 2016, n. 28, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
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ActionActionArt. 3 (Coltivazione, raccolta, prima lavorazione e commercializzazione di piante officinali) 
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ActionActionArt. 5 (Requisiti per la coltivazione di piante officinali e per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e alimurgiche) 
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