(1) In Alto Adige l’attività di raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e alimurgiche, svolta a fini commerciali, nonché la loro cessione, a qualsiasi titolo, ad esercizi di ristorazione, sono consentite esclusivamente alle persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 13)
(2) La lavorazione e la commercializzazione di piante officinali selvatiche raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. 14)
(3) La lavorazione e la commercializzazione di piante alimurgiche - raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5. 15)