(1) Il comma 5 dell’Art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è così sostituito:
“5. Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita online in internet e simili.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. In scuole ed aziende possono essere venduti anche cibi pronti e bibite, per la cui produzione possono essere impiegati anche prodotti provenienti da altri venditori diretti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. Il pane e i prodotti da forno definiti prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000, possono provenire anche da altre aziende dell’Alto Adige.”