(1) Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:
"3. Fatti salvi provvedimenti statali straordinari di contenimento della spesa pubblica, aventi riflesso sulle dinamiche di cassa, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall’attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture, anche elettroniche. Per i contratti aventi ad oggetto forniture o servizi d’importo inferiore a 20.000,00 euro, l’impegno di spesa può essere contestuale alla liquidazione."
(1) Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
"3/bis. Le parti possono pattuire un termine di pagamento differente da quello previsto al comma 3, purché non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.”
(1) Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:
"6. Fatti salvi i provvedimenti statali di cui all’articolo 5, comma 3, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall’attestazione di regolare esecuzione dell’intervento, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. L’impegno di spesa è contestuale alla liquidazione."
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.