(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta.”