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v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 221)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2013, n. 1.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000e norme legislative collegate”)

(1)  L'articolo 7/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/bis (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o GPL)

1. I proprietari di veicoli dotati di impianto a gas per l'alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall'articolo 7.

2. L'esenzione è concessa per le tre annualità successive all'immatricolazione del veicolo o all'installazione dell'impianto, purché la presenza e la regolarità dell'impianto risultino dalla carta di circolazione.

3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni già previste.”

(2)  L'articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno)

1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'articolo 7 della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione a tal fine rilasciata dal rivenditore.”

(2/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 600,00 euro per il 2013, in 1.200,00 euro per il 2014 ed in 2.000,00 euro a decorrere dal 2015, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110. 2)

(3)  Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Corrispettivi per il servizio di esazione)

1. L’assessore provinciale alle Finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.“

(3/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 3, stimate in 650.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110. 3)

(4)  Dopo il comma 5/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"5/quater. Agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, a partire dal periodo d’imposta 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 10/bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.”

(4/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 4, stimate in 1.050.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con la corrispondente minore spesa per contributi alle suddette strutture (unità previsionale di base 09205). 4)

(5)  Dopo il comma 13 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 13/bis e 13/ter:

“13/bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6-bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l’applicazione dell’agevolazione fiscale.

13/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti di cui all’articolo 16, commi 1 e 1/bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo minimo pari a 500,00 euro, spetta una deduzione dal valore della produzione netta Irap, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, pari a 20.000,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d’imposta che ottengono anche il certificato audit famiglia e lavoro l’importo della deduzione ammonta a 30.000,00 euro per dipendente beneficiario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei buoni per prestazioni sociali.“

(5/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 13-bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 1.496.000,00 euro per il 2013, in 1.870.000,00 euro per il 2014, in 2.618.000,00 euro per il 2015 ed in 3.366.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 114. 5)

(5/ter) I buoni per la conciliazione famiglia e lavoro di cui al comma 13/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono emessi nella misura massima annua di 2000 unità. Alla copertura della relativa minore entrata, stimata in 1.788.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 114. 6)

(6)  L'articolo 21/quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 21/quinquiesdecies (Imposta sulle assicurazioni RC Auto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eclusi i ciclomotori e i natanti, è pari al 9 per cento.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 si applica l’aliquota del 9,5 per cento.“

(6/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 6, stimate in 400.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110. 7)

2)
L'art. 1, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
3)
L'art. 1, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
4)
L'art. 1, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
5)
L'art. 1, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
6)
L'art. 1, comma 5/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
7)
L'art. 1, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
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